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L’Inpdap è recentemente intervenuto in materia, mediante la circolare n. 16 del 9 novembre scorso. In modo particolare, l’Istituto previdenziale ha specificato quali sono i nuovi termini di liquidazione del TFS (Trattamento di Fine Servizio) e del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) introdotti dall’articolo 1 (commi 22 e 23) del suddetto Decreto Legge:
• il termine breve (entro 105 giorni) riguarda i casi di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;
• il termine medio (che va dai 6 ai 9 mesi) si riferisce al raggiungimento del limite anagrafico o contributivo (in cui va incluso anche il conseguimento del traguardo della massima anzianità contributiva ed il collocamento a riposo d’ufficio) e la conclusione di un rapporto di lavoro a tempo determinato;
• il termine lungo (che va dai 24 ai 27 mesi) interessa le ipotesi non contemplate in precedenza, tra cui rientrano ad esempio le dimissioni volontarie (sia con diritto a pensione che senza) ed il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego, ecc.).
I destinatari di tale slittamento sono i lavoratori che hanno maturato i requisiti utili, per l’accesso alla pensione di vecchiaia oppure di anzianità, successivamente alla data del 12 agosto 2011.