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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 15/11/2011

Slittamento del TFS e del TFR per i dipendenti del comparto scuola
La cosiddetta manovra finanziaria di ferragosto (Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011) ha esteso anche al personale del comparto scuola le “finestre mobili” (note anche come “finestre a scorrimento”) che prevedono un periodo di attesa di dodici mesi (che sale a 18 mesi per i lavoratori autonomi) dal momento dell’acquisizione del diritto alla pensione fino all’effettiva decorrenza della stessa. E’ importante specificare che questa disposizione si applicherà soltanto a coloro che matureranno i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio del 2012.

L’Inpdap è recentemente intervenuto in materia, mediante la circolare n. 16 del 9 novembre scorso. In modo particolare, l’Istituto previdenziale ha specificato quali sono i nuovi termini di liquidazione del TFS (Trattamento di Fine Servizio) e del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) introdotti dall’articolo 1 (commi 22 e 23) del suddetto Decreto Legge:

 il termine breve (entro 105 giorni) riguarda i casi di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;
• il termine medio (che va dai 6 ai 9 mesi) si riferisce al raggiungimento del limite anagrafico o contributivo (in cui va incluso anche il conseguimento del traguardo della massima anzianità contributiva ed il collocamento a riposo d’ufficio) e la conclusione di un rapporto di lavoro a tempo determinato;
 il termine lungo (che va dai 24 ai 27 mesi) interessa le ipotesi non contemplate in precedenza, tra cui rientrano ad esempio le dimissioni volontarie (sia con diritto a pensione che senza) ed il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego, ecc.).

I destinatari di tale slittamento sono i lavoratori che hanno maturato i requisiti utili, per l’accesso alla pensione di vecchiaia oppure di anzianità, successivamente alla data del 12 agosto 2011.
 


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