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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 29/11/2011

Assegno per il nucleo familiare
L’assegno per il nucleo familiare (ANF) costituisce una forma di sostegno al reddito, rivolta sia alle famiglie dei lavoratori dipendenti (e pensionati) che a coloro che risultano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Il suo importo viene calcolato tenendo conto delle seguenti variabili:

• reddito;
• numero dei componenti del nucleo familiare;
• tipologia del nucleo familiare (come ad esempio l’eventuale presenza di minori).

In riferimento al primo punto dell’elenco, è importante specificare che la domanda, per accedere a questo beneficio, può essere presentata soltanto dalle famiglie che abbiano un reddito complessivo (rappresentato per almeno il 70% da lavoro dipendente oppure da un trattamento pensionistico derivante da ex lavoro dipendente) al di sotto di determinati limiti, fissati annualmente con apposite norme di legge.

Per quanto riguarda, invece, la composizione del nucleo familiare è necessario prendere in considerazione i seguenti soggetti:

• il richiedente;
• il coniuge (non legalmente separato);
• i figli legittimi ed equiparati minorenni oppure maggiorenni inabili a condizione che non siano coniugati;
• i figli legittimi ed equiparati, studenti oppure apprendisti, con un età compresa tra i 18 ed i 21 anni ma soltanto nel caso in cui facciano parte di una famiglia composta da almeno 4 figli, di età inferiore ai 26 anni;
• i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minorenni o maggiorenni inabili ma con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano maturato il diritto alla pensione ai superstiti e non siano sposati.

 


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