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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 22/12/2011

Non è possibile l'invio telematico dei certificati di malattia all'estero
La nuova procedura di invio telematico dei certificati di malattia, operativa già dal mese di settembre del 2011, non si applica nei confronti dei lavoratori, assicurati in Italia, che si ammalano nel corso di un periodo di dimora o di residenza all’estero.

L’Inps, mediante la circolare n. 87 del 2 luglio del 2010, ha chiarito che gli attestati di malattia rilasciati da un altro Stato membro dell’Unione Europea, possiedono lo stesso valore legale di quelli prodotti in Italia. In questo caso, il lavoratore deve far pervenire all’azienda, secondo le modalità tradizionali, la documentazione in formato cartaceo entro il termine di due giorni.

Quando, invece, il lavoratore si trova in uno Stato extracomunitario è tenuto a trasmettere il certificato di malattia, corredato dall’apposito modello di dichiarazione predisposto dall’Inps (secondo quanto disposto dalla circolare Inps n. 156 del 12 luglio del 1988 -allegato 4), entro 5 giorni dal rilascio dello stesso:

• al datore di lavoro (prognosi);
• alla rappresentanza diplomatico consolare italiana (diagnosi e prognosi).
 


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