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 da "EPAS NOTIZIE" del 08/02/2012
    da "EPAS NOTIZIE" del 08/02/2012E’ importante specificare che l’aliquota contributiva, a carico dei datori di lavoro domestici, non ha subito variazioni rispetto al 2011; mentre sono state innalzate le fasce delle retribuzioni convenzionali, su cui viene calcolata la contribuzione, in base alla variazione dell’indice del costo della vita (+ 2,7%).
L’Inps ha specificato che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro i contributi devono essere versati entro il termine di 10 giorni; secondo quanto disposto dall’articolo 8 del DPR 1403 del 1971. Per quanto riguarda le cessazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio, le eventuali sanzioni per ritardato pagamento saranno calcolate a partire dal decimo giorno dalla data della pubblicazione della suddetta circolare; vale a dire il 3 febbraio del 2012.
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