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Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
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Area Operatori![]() |
• il coniuge convivente;
• i genitori (naturali o adottivi e affidatari) nell’ipotesi di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge;
• il figlio convivente nell’ipotesi di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre;
• i fratelli o le sorelle conviventi nel caso in cui non vi siano altri soggetti idonei ad assistere la persona disabile.
A stabilirlo è stato il Decreto Legislativo n. 119 del 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di congedi, aspettative e permessi.
Il congedo straordinario può essere fruito in maniera continuativa o frazionata nel tempo e da diritto ad un’indennità che è pari alla retribuzione percepita nel mese precedente alla richiesta.
I soggetti interessati possono presentare la domanda, per accedere a tale beneficio, all’Inps oppure all’Amministrazione di appartenenza (qualora siano dipendenti del comparto pubblico).