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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 05/03/2012

Pensioni: il Milleproroghe amplia la platea dei beneficiari della deroga
Il cosiddetto “Milleproroghe”, recentemente approvato dal Parlamento, ha introdotto importanti novità in materia di pensioni.

Come è noto, il comma 14 dell’articolo 24 dell’ultima manovra finanziaria (legge n. 214/2011) ha previsto la possibilità, per alcune categorie di lavoratori, di accedere al pensionamento sulla base dei requisiti previgenti, anche se maturati dopo la data del 31 dicembre del 2011.

E’ importante specificare che entro il 30 giugno del 2012, sarà emanato un apposito Decreto (dal Ministero del lavoro di concerto con il Dicastero dell’Economia) che determinerà le  modalità di attuazione della deroga ed il limite massimo numerico dei soggetti interessati.

Il “Milleproroghe” ha ora ampliato la platea dei potenziali beneficiari, includendo anche coloro che hanno risolto il loro rapporto di lavoro, entro il 31 dicembre 2011, per accordi individuali sottoscritti in base agli articoli 410 (tentativo di conciliazione), 411 (processo verbale di conciliazione) e 412-ter (altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) del Codice di procedura civile, oppure sulla base di accordi collettivi di incentivo all'esodo, a patto che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da documentazione certa e che la persona interessata risulti in possesso dei requisiti pensionistici in vigore prima della riforma Monti.

Inoltre, rientrano tra i destinatari coloro che alla data del 4 dicembre 2011 erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, in questo caso gli interessati restano a carico dei fondi fino al sessantesimo anno di età (precedentemente il limite era 59 anni) qualora durante la permanenza maturino il diritto al pensionamento.

Infine, tale opportunità è stata estesa anche a quei lavoratori che al 31 ottobre del 2011 erano in congedo per l'assistenza ai figli con disabilità grave secondo quanto disposto dall'articolo 42, comma 5, del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 151/2001 (congedo straordinario biennale), a condizione che raggiungano il traguardo dei 40 anni di contributi entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo.
 


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