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L’Istituto previdenziale ha ribadito che la responsabilità sulla correttezza dei dati relativi all’indirizzo per la reperibilità, inseriti all’atto della compilazione telematica del certificato medico, ricade sul lavoratore. Questo discorso vale soprattutto per i casi più complessi, come ad esempio: contrade particolarmente vaste, frazioni oppure complessi che hanno un unico numero civico ma che includono alo loro interno più palazzine.
Inoltre nel suddetto messaggio si precisa che, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, la procedura dei controlli medico legali, per i lavoratori assenti per malattia, è di competenza dell’Inps anche nel caso in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto previdenziale. Tuttavia è prevista la possibilità, per i datori di lavoro, di rivolgersi anche all’Asl competente per territorio.