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In base all’articolo 15 del Decreto Semplificazioni (che ha modificato quanto era stato sancito dall’articolo 17 del Decreto Legge n. 151 del 26 marzo del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”) la competenza sulle interdizioni dal lavoro delle lavoratrici in stato interessante è ora ripartita tra le ASL (Aziende Sanitarie Locali) e le Direzioni territoriali del Lavoro, a seconda dei casi specifici.
Se l’interdizione é legata a gravi complicanze della gravidanza, il procedimento in questione è di competenza esclusiva della ASL che è tenuta ad adottare il provvedimento finale di astensione. Nell’ipotesi, invece, di condizioni lavorative pregiudizievoli alla salute della lavoratrice e del bambino la responsabilità dell’istruttoria e del suddetto provvedimento ricadono sulla Direzione territoriale del Lavoro.