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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 26/07/2012

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO PER I SALVAGUARDATI
Dopo molto vociferare, il Decreto Ministeriale 1 giugno 2012, che garantisce la possibilità di andare in pensione con le vecchie regole a chi è in possesso dei requisiti previsti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio scorso. Nonostante la diffusione da parte dell’Inps delle prime istruzioni operative riguardo l’applicazione delle norme inserite nel decreto, si attendeva con fervore l’annuncio in GU: infatti tre principali categorie di soggetti, quali gli esonerati, i lavoratori in congedo e gli esodati, vincolati dalla data di effettiva pubblicazione, avranno ora 120 giorni di tempo (quindi entro il 21 novembre 2012) per presentare un’istanza alle direzioni territoriali del lavoro competenti e poter accedere ai benefici previsti.

“Si deve provvedere a definire tutte le situazioni ostiche senza lasciare in sospeso nessuna categoria, perché prima di tutto ad essere salvaguardata deve essere la dignità di ogni lavoratore - Afferma il Presidente del Patronato Epas, Denis Nesci- e con essa il sacrosanto diritto di ognuno di poter beneficiare della pensione come riconoscimento per quanto fatto durante anni e anni di lavoro”.

Come già precedentemente detto, il decreto ha posto dei requisiti che identificano i lavoratori “salvaguardati”, nello specifico individuati in un contingente di 65 mila lavoratori; si tratta di lavoratori in mobilità o a carico di fondi di solidarietà, di prosecutori volontari, di lavoratori in congedo per assistere figli disabili, di impiegati pubblici esonerati oppure di esodati. Nello specifico è stato decretato che a rientrare nell’attuale riforma, fra le differenti categorie, sono: i lavoratori collocati in mobilità ordinaria che hanno cessato l'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità stessa; i lavoratori a carico dei fondi di solidarietà di settore titolari della prestazione straordinaria alla data del 4 dicembre 2011; i lavoratori titolari di tale prestazione con data successiva al 4 dicembre 2011, se l’accesso alla stessa sia già stata autorizzata dall’INPS, fermo restando che rimangono a carico dei Fondi fino al compimento dei 62 anni di età. È importante inoltre sottolineare che i lavoratori in congedo per assistere figli disabili devono perfezionare il requisito contributivo di 40 anni entro 24 mesi dalla data di inizio congedo.   

“La necessità di chiarire la posizione di migliaia e migliaia di lavoratori deve essere soddisfatta nel più breve tempo possibile –è il pensiero del Direttore Generale del Patronato Epas, Pasquale Zavaglia- e bisogna trovare il modo di tutelare i diritti di tantissime persone alle prese con una serie di riforme che, di fatto, hanno messo in discussione una serie di garanzie teoricamente inattaccabili. L’augurio –conclude il Direttore Epas- è che si provveda a regolamentare l’attuale situazione in modo tale da rispettare i diritti acquisiti negli anni dai lavoratori con sacrificio e dedizione”.


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