Con la Circolare n. 131 del 19 novembre 2012 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha specificato alcuni aspetti importanti relativamente alla presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa. In particolare, sono state individuate tre date a partire dalle quali opererà in via esclusiva il regime dell’invio telematico.
Dal 12 gennaio 2013 verrà utilizzato l’invio telematico per le pensioni dirette anticipate, di anzianità, vecchiaia e inabilità, per le ricongiunzioni ai sensi dell’art. 2 Legge 29/1979 e art. 1 Legge 45/1990, e per le richieste di variazione della posizione assicurativa. Dal 1 febbraio 2013 toccherà poi a pensioni di privilegio, dirette ordinarie in regime internazionale, a carico dello Stato Estero, e ai riscatti di periodi ai fini del TFS e del TFR per gli iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale). Infine, dal 4 marzo 2013 lo stesso regime vigerà anche per le ricongiunzioni ai sensi dell’art. 6 Legge 29/1979, nonché della Legge 523/1954 e degli artt. 113 e 115 del DPR 1092/1973, per la costituzione delle posizioni assicurative ai sensi della Legge 322/1958 (solo per gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio senza diritto a pensione in data anteriore al 31 luglio 2010), per la liquidazione delle indennità una tantum ai sensi dell’art. 42 del DPR 1092/1973, e per le variazioni individuali per l’Assegno al nucleo familiare.
L’Inps ribadisce che durante la fase transitoria, e quindi rispettivamente fino ai giorni 11 gennaio, 31 gennaio e 3 marzo, in relazione alle diverse categorie di prestazioni richieste sopra indicate, le modalità telematiche e quelle tradizionali saranno entrambe valide.
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