Arrivano importanti chiarimenti in merito alla materia “Collaborazioni coordinate e continuative a progetto”, in particolare sulla genuinità di questo tipo di rapporto lavorativo: a fornirli è la Circolare n. 29 datata 11 dicembre 2012 pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il personale ispettivo del Ministero, quindi, dovrà tener conto di tali indicazioni per esplicare in modo corretto l’attività di vigilanza in materia, anche in relazione alle modifiche dei commi 23-24-25 dell’Articolo 1 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 sulla Riforma del Lavoro.
Secondo le disposizioni contenute nella Circolare, il disconoscimento del rapporto di collaborazione e la costituzione, in capo al committente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si realizzano nel caso in cui venga accertata la mancata presenza del progetto, o se viene verificata la carenza di autonomia gestionale, del mancato collegamento ad un determinato risultato finale o dell’autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente; inoltre, il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.