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Torna indietro    da "redazione epas" del 13/10/2003

La pensione ordinaria di vecchiaia
La pensione di vecchiaia è il trattamento di natura economica spettante a seguito di collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento dei limiti d’età previsti per la cessazione del rapporto di lavoro in presenza di una determinata anzianità contributiva.
Viene considerata pensione di vecchiaia anche il collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio, 40 anni.
Il requisito minimo per accedere alla prestazione è il possesso di almeno 20 anni di contribuzione, a partire dal 2001, e il possesso dell’età anagrafica di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. L’età di 60 anni per le donne ha costituito un elemento innovativo e favorevole alla categoria anche in deroga a una possibile età superiore stabilita nei vari ordinamenti.

In deroga all’innalzamento da 15 a 20 anni del requisito contributivo minimo, la normativa prevede la permanenza dei vecchi limiti per:
  • lavoratori privi di vista;
  • lavoratori che al 31/12/1992 potevano già vantare i 15 anni di assicurazione e di contribuzione;
  • lavoratori dipendenti che avevano maturato al 31/12/1992 un’anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra il 1/01/1993 e l’età pensionabile, non consentirebbe loro di conseguire nuovi requisiti contributivi.
  • Tale prestazione è prevista nel sistema retributivo, misto e contributivo.

    Requisiti nel sistema contributivo.
    Il nuovo sistema di calcolo contributivo prevede la liquidazione di un unico trattamento pensionistico, ovvero la pensione di vecchiaia. I requisiti richiesti per la corresponsione della pensione si perfezionano nelle seguenti modalità:
  • a partire dal compimento del 57° anno di età, per la generalità dei lavoratori assicurati (senza distinzione alcuna tra uomini o donne), purché l’ iscritto sia in possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva e a condizione che l’importo della pensione da liquidare non risulti inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale in vigore al momento della domanda;
  • al compimento del 65° anno di età, indipendentemente dall’importo di pensione da liquidare e fermo restando il requisito del versamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
  • al conseguimento, indipendentemente dell’età anagrafica, di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. A tale riguardo è importante sottolineare che, ai fini del computo di tale anzianità contributiva, non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e di prosecuzione volontaria, mentre la contribuzione accreditata prima del 18° anno di età è moltiplicata per il coefficiente 1,5.
  • Il cumulo.
    La pensione di vecchiaia, così come i trattamenti pensionistici liquidati con un’anzianità contributiva di 40 anni, sono interamente cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, sia essa autonoma o subordinata.

    Il calcolo.
    Il calcolo della pensione di vecchiaia, per coloro che non ha diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, sarà:
  • retributivo per coloro che al 31/12/1995 possedevano un’anzianità contributiva di 18 anni;
  • misto (retributivo + contributivo) per coloro con meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995.

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