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Torna indietro    da "redazione epas" del 13/10/2003

La pensione di anzianità
Il pensionamento anticipato, caratterizzato dalla presenza del requisito di un periodo minimo di servizio prescindendo dall’età, è stato da sempre una caratteristica a favore dei dipendenti pubblici. Le recenti riforme hanno gradualmente ridotto tale prerogativa.
A decorrere dal 1998 i requisiti devono essere perfezionati senza l’arrotondamento ad anno per frazioni superiori a sei mesi. La durata della contribuzione è quindi riferita al periodo effettivo, con possibilità del solo arrotondamento a mese per frazioni superiori a 15 giorni.

Al termine di un periodo transitorio ancora in corso, i requisiti saranno fissati, come per tutti i lavoratori, con due possibilità alternative:
  • 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età;
  • 35 anni di contribuzione con 57 anni di età anagrafica;
  • La legge 449/1997 ha stabilito dal 1° gennaio 1998 per i dipendenti pubblici la possibilità di perfezionare il diritto solo con requisiti di contribuzione superiore a 35 anni.

    I requisiti indicati a regime saranno validi, però, solo al termine di un periodo transitorio, con aumento graduale degli stessi come indicato nella tabella successiva:

                           Requisiti per la pensione di anzianità per i dipendenti pubblici

     

    Anno

    Età con 35 anni di contributi

    Contribuzione a prescindere dall’età

    Generalità lavoratori

    Operai, precoci e altri

    1998

    53

    53

    36

    1999

    53

    53

    37

    2000

    54

    54

    37

    2001

    55

    54

    37

    2002

    55

    55

    37

    2003

    56

    55

    37

    2004

    57

    53

    38

    2005

    57

    56

    38

    2006

    57

    57

    39

    2007

    57

    57

    39

    2008

    57

    57

    40


    I requisiti di ciascun anno sono previsti in modo più favorevole rispetto al settore privato e differenziati per categorie quali:

  • gli operai, considerati tali dai contratti collettivi o secondo quanto indicato con apposito decreto del Ministero del lavoro non ancora emanato;
  • i lavoratori precoci, e cioè iscritti a forme di previdenza per almeno un anno fra 14 e 19 anni per attività lavorativa; sono validi anche i periodi di lavoro all’estero o riscattati.
  • La decorrenza del trattamento pensionistico varia in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti contributivi ed è fissata secondo le scadenze illustrate nella tabella seguente:

    Possesso dei requisiti entro il

    Età con 35 anni di contributi

    Più 57 anni

    Meno 57 anni

    31 marzo

    1 luglio

    1 gennaio anno successivo

    30 giugno

    1 ottobre

    1 gennaio anno successivo

    30 settembre

    1 gennaio anno successivo

    1 gennaio anno successivo

    31 dicembre

    1 aprile anno successivo

    1 aprile anno successivo

     

     

     

     


     

    I termini per l’accesso risultano diversamente cadenzati secondo il possesso o meno da parte dell’interessato di un’età pari a 57 anni, età che può essere raggiunta anche dopo il perfezionamento del diritto ma prima della data di decorrenza, e quindi anche nel mese precedente la stessa.

    In presenza di 40 anni di contribuzione la decorrenza è sempre dal mese successivo la presentazione della domanda.
    I termini di decorrenza sono termini iniziali a partire dai quali è possibile accedere al pensionamento, che potrà essere richiesto in seguito anche dal mese successivo alla cessazione del servizio.
    Nel settore del pubblico impiego le domande di pensione anticipata possono essere presentate ai sensi dell’art. 59, c. 21, legge 449 solo nei dodici mesi precedenti la data indicata per la cessazione dal servizio; la mancata risoluzione del rapporto a tale data comporta la decadenza della domanda.

    Il cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro.
    La pensione di anzianità è totalmente incumulabile con i redditi da lavoro dipendente; mentre in presenza di redditi da lavoro autonomo, il limite di cumulo è limitato alla sola quota di reddito per lavoro autonomo pari al 30% della parte eccedente la misura del trattamento minimo.

    Sempre in presenza di redditi da attività autonoma, vi è la totale cumulabiltà se la pensione di anzianità ha decorrenza:

  • ante 1995;
  • tra 1/10/1996 e 31/12/1997 e con 35 anni di contributi e 52 anni di età o 36 anni di contributi, indipendentemente dall’età, al 30/09/1996;
  • tra 1/10/1996 e 31/12/1997 e bloccati al 28/09/1994 con requisiti al 31/12/1994 (anche se inferiori a 35 anni);
  • dal 1/01/2003 con 37 anni di contribuzione e 58 anni di età, requisiti in possesso alla data di pensionamento.

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