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Area Operatori![]() |
40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età; 35 anni di contribuzione con 57 anni di età anagrafica;
La legge 449/1997 ha stabilito dal 1° gennaio 1998 per i dipendenti pubblici
la possibilità di perfezionare il diritto solo con requisiti di contribuzione
superiore a 35 anni.
I requisiti indicati a regime saranno validi, però,
solo al termine di un periodo transitorio, con aumento graduale degli stessi
come indicato nella tabella successiva:
Requisiti per la pensione di anzianità per i dipendenti pubblici
Anno |
Età
con 35 anni di contributi |
Contribuzione
a prescindere dall’età | |
Generalità
lavoratori |
Operai,
precoci e altri | ||
1998 |
53 |
53 |
36 |
1999 |
53 |
53 |
37 |
2000 |
54 |
54 |
37 |
2001 |
55 |
54 |
37 |
2002 |
55 |
55 |
37 |
2003 |
56 |
55 |
37 |
2004 |
57 |
53 |
38 |
2005 |
57 |
56 |
38 |
2006 |
57 |
57 |
39 |
2007 |
57 |
57 |
39 |
2008 |
57 |
57 |
40 |
I requisiti di ciascun anno sono previsti in modo più
favorevole rispetto al settore privato e differenziati per categorie quali:
gli operai, considerati tali dai contratti collettivi o secondo quanto indicato con apposito decreto del Ministero del lavoro non ancora emanato; i lavoratori precoci, e cioè iscritti a forme di previdenza per almeno un anno fra 14 e 19 anni per attività lavorativa; sono validi anche i periodi di lavoro all’estero o riscattati.
La decorrenza del trattamento pensionistico varia in relazione al trimestre
di maturazione dei requisiti contributivi ed è fissata secondo le scadenze
illustrate nella tabella seguente:
Possesso
dei requisiti entro
il |
Età
con 35 anni di contributi | |
Più
57 anni |
Meno
57 anni | |
31
marzo |
1
luglio |
1
gennaio anno successivo |
30
giugno |
1
ottobre |
1
gennaio anno successivo |
30
settembre |
1
gennaio anno successivo |
1
gennaio anno successivo |
31
dicembre |
1
aprile anno successivo |
1
aprile anno successivo |
I termini per l’accesso risultano diversamente cadenzati secondo il possesso
o meno da parte dell’interessato di un’età pari a 57 anni, età che può essere
raggiunta anche dopo il perfezionamento del diritto ma prima della data di
decorrenza, e quindi anche nel mese precedente la stessa.
In presenza di
40 anni di contribuzione la decorrenza è sempre dal mese successivo la
presentazione della domanda.
I termini di decorrenza sono termini iniziali a
partire dai quali è possibile accedere al pensionamento, che potrà essere
richiesto in seguito anche dal mese successivo alla cessazione del
servizio.
Nel settore del pubblico impiego le domande di pensione anticipata
possono essere presentate ai sensi dell’art. 59, c. 21, legge 449 solo nei
dodici mesi precedenti la data indicata per la cessazione dal servizio; la
mancata risoluzione del rapporto a tale data comporta la decadenza della
domanda.
Il cumulo della pensione di anzianità con i redditi da
lavoro.
La pensione di anzianità è totalmente incumulabile con i redditi
da lavoro dipendente; mentre in presenza di redditi da lavoro autonomo, il
limite di cumulo è limitato alla sola quota di reddito per lavoro autonomo pari
al 30% della parte eccedente la misura del trattamento minimo.
Sempre in
presenza di redditi da attività autonoma, vi è la totale cumulabiltà se la
pensione di anzianità ha decorrenza:
ante 1995; tra 1/10/1996 e 31/12/1997 e con 35 anni di contributi e 52 anni di età o 36 anni di contributi, indipendentemente dall’età, al 30/09/1996; tra 1/10/1996 e 31/12/1997 e bloccati al 28/09/1994 con requisiti al 31/12/1994 (anche se inferiori a 35 anni); dal 1/01/2003 con 37 anni di contribuzione e 58 anni di età, requisiti in possesso alla data di pensionamento.