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Torna indietro    da "redazione epas" del 13/10/2003

pensione di inabilità
La pensione di inabilità.
La legge 335/1995, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha concesso ai dipendenti pubblici la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa prevista dalla legge 222/1984, e quindi anche se l’evento determinante di tale stato non risulta collegato a causa di servizio, superando una limitazione preesistente, che dava rilievo alla sola invalidità per causa di servizio. Questa prestazione non sostituisce le diverse tipologie di assegni di invalidità esistenti, ma si affianca ad essi.

I requisiti.
Ai fini della corresponsione della pensione di inabilità, è necessario il requisito minimo di cinque anni di contribuzione, dei quali tre nell’ultimo quinquennio, e il riconoscimento dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Gli accertamenti sanitari sono di competenza delle Commissioni Mediche istituite presso gli Ospedali Militari.

Il riconoscimento dello stato di inabilità è possibile solo per l’iscritto cessato dal servizio, ma comunque in vita. Nessuna facoltà di riconoscimento dello stato di inabilità è prevista in favore dei superstiti del medesimo. È possibile ottenere la prestazione indiretta o reversibile solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui la richiesta di concessione di tale prestazione sia stata, a suo tempo, presentata dal pensionato o dall’iscritto, successivamente deceduto. In tal caso gli organi competenti procederanno all’accertamento postumo dello stato d’inabilità e, in caso di esito positivo, il relativo trattamento di reversibilità sarà liquidato tenendo conto del trattamento diretto percepito o a cui aveva diritto l’iscritto deceduto.

Misura della pensione.
L’importo della pensione è calcolato sulla base dell’anzianità posseduta, incrementata del periodo mancante per la cessazione del limite d’età, purché non siano superati complessivamente i 40 anni.

Come si calcola l’importo.
Nel sistema retributivo, e quindi per i soggetti che al 31/12/1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, l’anzianità maturata alla data di risoluzione del rapporto di lavoro viene incrementata del periodo mancante al limite di età pensionabile, non superando il 40° anno di servizio. L’importo della pensione, così calcolato, non può comunque superare l’80% della base pensionabile, né quello spettante quando l’inabilità sia dipendente da causa di servizio (pensione privilegiata).

Nel sistema contributivo e misto, l’anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro viene incrementata secondo il sistema contributivo, del periodo mancante al 60° anno di età, sempre non oltre il 40° anno di servizio.
L’importo della pensione, così calcolato, non può comunque superare l’80% della base pensionabile, né quello spettante quando l’inabilità sia dipendente da causa di servizio (pensione privilegiata).

Incompatibilità.
Il godimento della rendita è incompatibile con qualsiasi altro reddito da lavoro, sia dipendente che autonomo.

La domanda.
L’iscritto interessato a richiedere la pensione di inabilità deve inoltrare all’ente datore di lavoro i seguenti documenti :
  • domanda, in carta semplice, di concessione del trattamento pensionistico di inabilità;
  • certificato medico attestante la permanente e assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (esiste un apposito schema di certificato).
  • La decorrenza.
    La pensione di inabilità decorrerà:
  • dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la domanda sia presentata dal soggetto ancora in servizio;
  • dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, quando l’istanza è inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

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