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Torna indietro    da "Redazione EPAS" del 13/10/2003

La pensione di vecchiaia contributiva
L’art. 1 della legge 335/1995 ha introdotto una nuova forma di pensionamento, liquidata con il sistema di calcolo contributivo: la cosiddetta pensione di vecchiaia.
Il trattamento pensionistico spetta in presenza di dei seguenti requisiti:
  • risoluzione del rapporto di lavoro;
  • compimento del 57° anno di età;
  • 5 anni di contribuzione effettiva;
  • importo della pensione pari o maggiore a 1,2 volte la misura dell’assegno sociale . Si prescinde da tale limite di importo della pensione al compimento del 65° anno di età.
  • Si può accedere alla pensione di vecchiaia prima dei 57 anni nel caso in cui il soggetto abbia raggiunto un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. (Non vanno considerati, per il raggiungimento dei 40 anni, né i contributi volontari né quelli da riscatto di periodi di studi).

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