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Torna indietro    da "redazione epas" del 13/10/2003

La pensione di invalidità
Si distinguono due tipologie di invalidità non a causa di servizio erogate agli iscritti cessati dal servizio perché inabili al lavoro e in possesso di uno specifico requisito contributivo. Si tratta di un’invalidità con una minore percentuale di gravità rispetto la pensione di inabilità e la privilegiata.

La pensione di invalidità a qualsiasi proficuo lavoro.
È la pensione che viene riconosciuta al soggetto che è riconosciuto permanentemente e assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.
Si sottolinea che non si tratta di un’incapacità totale a lavorare per procurarsi un qualsiasi reddito, ma solo di un’inabilità riguardante il lavoro nell’amministrazione in cui si presta servizio.
È necessario possedere una contribuzione minima di 15 anni di servizio, o meglio sono sufficienti 14 anni, 6 mesi e 1 giorno (effettivo, oppure da ricongiunzione o da riscatto) senza alcun limite inerente l’età.
La cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro deve avvenire dopo la visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica dell’ASL.

La pensione di invalidità al proprio lavoro.
Tale prestazione viene riconosciuta all’iscritto permanentemente e assolutamente inabile al proprio lavoro. È un’inabilità di grado inferiore rispetto alla precedente poiché l’inabilità è riferita al proprio lavoro, per tale ragione l’anzianità contributiva richiesta è superiore a quella del caso precedente , sono richiesti 20 anni di contribuzione, o meglio 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile.
La cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente al proprio lavoro deve avvenire dopo la visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica dell’ASL.

Al momento della presentazione delle domande di invalidità non a causa di servizio occorre allegare la seguente documentazione:
  • verbale di visita medico-collegiale attestante lo status “d’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro” ovvero “d’inabilità alle mansioni svolte”;
  • delibera di collocamento a riposo per inabilità.

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