
da "
redazione epas" del
13/10/2003
La pensione di invalidità
Si distinguono due tipologie di invalidità non a causa di servizio erogate
agli iscritti cessati dal servizio perché inabili al lavoro e in possesso di uno
specifico requisito contributivo. Si tratta di un’invalidità con una minore
percentuale di gravità rispetto la pensione di inabilità e la privilegiata.
La pensione di invalidità a qualsiasi proficuo lavoro.
È la
pensione che viene riconosciuta al soggetto che è riconosciuto permanentemente e
assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.
Si sottolinea che non si
tratta di un’incapacità totale a lavorare per procurarsi un qualsiasi reddito,
ma solo di un’inabilità riguardante il lavoro nell’amministrazione in cui si
presta servizio.
È necessario possedere una contribuzione minima di 15 anni
di servizio, o meglio sono sufficienti 14 anni, 6 mesi e 1 giorno (effettivo,
oppure da ricongiunzione o da riscatto) senza alcun limite inerente l’età.
La
cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo
lavoro deve avvenire dopo la visita medico-collegiale sostenuta presso la
speciale commissione medica dell’ASL.
La pensione di invalidità al
proprio lavoro.
Tale prestazione viene riconosciuta all’iscritto
permanentemente e assolutamente inabile al proprio lavoro. È un’inabilità di
grado inferiore rispetto alla precedente poiché l’inabilità è riferita al
proprio lavoro, per tale ragione l’anzianità contributiva richiesta è superiore
a quella del caso precedente , sono richiesti 20 anni di contribuzione, o meglio
19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile.
La cessazione dal servizio
per inabilità assoluta e permanente al proprio lavoro deve avvenire dopo la
visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica
dell’ASL.
Al momento della presentazione delle domande di invalidità non
a causa di servizio occorre allegare la seguente documentazione:
verbale di visita medico-collegiale attestante lo status “d’inabilità
assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro” ovvero “d’inabilità alle
mansioni svolte”;
delibera di collocamento a riposo per inabilità.
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