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La legge 335/95, che ha innovato in modo sostanziale la normativa sulle pensioni di anzianità, ha previsto, tra l’altro, l’introduzione delle cosiddette finestre d’uscita, fissando le decorrenze per il pensionamento.35 anni di contribuzione e compimento del 57° anno di età; oppurea qualsiasi età al raggiungimento dell’anzianità contributiva non inferiore a 37 anni che gradualmente salirà a 40 anni; cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
Eccezioni.entro il primo trimestre dell’anno: vanno in pensione con decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre: la decorrenza ha inizio dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre: la decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre: la decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell’anno successivo.
Cumulo.lavoratori dipendenti con qualifica di operai e lavoratori a essi equivalenti; lavoratori dipendenti che risultano iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (cosiddetti precoci); lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi stipulati entro il 3 novembre 1997 che perfezionino i requisiti entro il periodo di mobilità; lavoratori collocati in mobilità ordinaria che erano stati inclusi nelle domande presentate dalle aziende per la mobilità lunga ai sensi dell’art. 3 della L. 229/97, e che perfezionino i requisiti entro il periodo di mobilità; lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in base ad accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997 che raggiungano i requisiti entro il periodo di cassa integrazione; lavoratori ammessi ai versamenti volontari entro il 3 novembre 1997 che raggiungono i requisiti durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31/12/1998. Rientrano nella categoria dei soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 3 novembre 1997 coloro che abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il 31/10/1997.
Così come per i lavoratori dipendenti, anche per gli autonomi sono previste le cosiddette finestre d’uscita.35 anni di contribuzione e compimento del 58° anno di età; oppure
a qualsiasi età al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni.
Cumulo parziale
Dal 1° gennaio 2001 le quote di pensione di anzianità eccedenti il trattamento minimo possono essere cumulate con i redditi percepiti per lo svolgimento di attività autonoma nella misura del 70%.Cumulo totale
Dal 1° gennaio 2001 è, altresì, possibile cumulare interamente il trattamento pensionistico anche con i redditi derivanti da lavoro autonomo se la pensione è stata liquidata con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.
Infine, a partire dal 1° gennaio 2003 possono cumulare interamente la pensione di anzianità coloro che sono andati in pensione di anzianità con 58 anni di età anagrafica e 37 anni di contributi.