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Torna indietro    da "Redazione EPAS" del 13/10/2003

La pensione di anzianita’ per i lavoratori dipendenti
La pensione di anzianità spetta in presenza di alcuni specifici requisiti di età e contribuzione.
I lavoratori dipendenti raggiungono il diritto alla pensione di anzianità quando sono in possesso dei seguenti requisiti:
  • 35 anni di contribuzione e compimento del 57° anno di età;
  • oppure
  • a qualsiasi età al raggiungimento dell’anzianità contributiva non inferiore a 37 anni che gradualmente salirà a 40 anni;
  • cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
  • La legge 335/95, che ha innovato in modo sostanziale la normativa sulle pensioni di anzianità, ha previsto, tra l’altro, l’introduzione delle cosiddette finestre d’uscita, fissando le decorrenze per il pensionamento.
    Queste sono le finestre se i lavoratori raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità:
  • entro il primo trimestre dell’anno: vanno in pensione con decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni;
  • entro il secondo trimestre: la decorrenza ha inizio dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni;
  • entro il terzo trimestre: la decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • entro il quarto trimestre: la decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell’anno successivo.
  • Eccezioni.
    Per alcune categorie di lavoratori si continua ad applicare la vecchia normativa che prevede, a partire nel 2003, un’età più favorevole di 55 anni e 35 anni di contribuzione o, a prescindere dall’età, con 37 anni di contributi.
    Le categorie sono:
  • lavoratori dipendenti con qualifica di operai e lavoratori a essi equivalenti;
  • lavoratori dipendenti che risultano iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (cosiddetti precoci);
  • lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi stipulati entro il 3 novembre 1997 che perfezionino i requisiti entro il periodo di mobilità;
  • lavoratori collocati in mobilità ordinaria che erano stati inclusi nelle domande presentate dalle aziende per la mobilità lunga ai sensi dell’art. 3 della L. 229/97, e che perfezionino i requisiti entro il periodo di mobilità;
  • lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in base ad accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997 che raggiungano i requisiti entro il periodo di cassa integrazione;
  • lavoratori ammessi ai versamenti volontari entro il 3 novembre 1997 che raggiungono i requisiti durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31/12/1998. Rientrano nella categoria dei soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 3 novembre 1997 coloro che abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il 31/10/1997.
  • Cumulo.
    La pensione di anzianità è totalmente incumulabile con i redditi da lavoro dipendente.
    Dal 1° gennaio 2001 è, invece, possibile cumulare interamente il trattamento pensionistico anche con i redditi derivanti da lavoro dipendente se la pensione è stata liquidata con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. A partire dal 1° gennaio 2003 possono cumulare interamente la pensione di anzianità coloro che sono andati in pensione di anzianità con 58 anni di età anagrafica e 37 anni di contributi.

    La pensione di anzianità dei lavoratori autonomi.
    La pensione di anzianità spetta in presenza di alcuni specifici requisiti di età e contribuzione.
    I lavoratori autonomi raggiungono il diritto alla pensione di anzianità quando sono in possesso dei seguenti requisiti:
  • 35 anni di contribuzione e compimento del 58° anno di età;
  • oppure
  • a qualsiasi età al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni.
  • Così come per i lavoratori dipendenti, anche per gli autonomi sono previste le cosiddette finestre d’uscita.
    Queste sono le finestre se i lavoratori raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità:

    entro il primo trimestre dell’anno: 1° ottobre dello stesso anno;
    entro il secondo trimestre dell’anno: 1° gennaio dell’anno successivo;
    entro il terzo trimestre dell’anno: 1° aprile dell’anno successivo;
    entro il quarto trimestre dell’anno: 1° luglio dell’anno successivo.

    Cumulo.
  • Cumulo parziale

  • Dal 1° gennaio 2001 le quote di pensione di anzianità eccedenti il trattamento minimo possono essere cumulate con i redditi percepiti per lo svolgimento di attività autonoma nella misura del 70%.
  • Cumulo totale

  • Dal 1° gennaio 2001 è, altresì, possibile cumulare interamente il trattamento pensionistico anche con i redditi derivanti da lavoro autonomo se la pensione è stata liquidata con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.
    Infine, a partire dal 1° gennaio 2003 possono cumulare interamente la pensione di anzianità coloro che sono andati in pensione di anzianità con 58 anni di età anagrafica e 37 anni di contributi.
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