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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 30/04/2015

DAL 1° MAGGIO IN VIGORE LA NUOVA DISOCCUPAZIONE
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Da domani entra in vigore la Naspi,  Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, la nuova indennità di disoccupazione che va a sostituire le precedenti forme di sostegno Aspi e mini-Aspi. Possono far richiesta della disoccupazione tutti i lavoratori dipendenti che, oltre ad aver involontariamente perduto il lavoro, versano in una delle seguenti condizioni: siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 181/2000 e successive modificazioni; possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Sono tuttavia esclusi i lavoratori a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. In ipotesi in cui la retribuzione mensile, per l'anno 2015 (l'importo è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat) sia pari o inferiore a euro 1195/mensili, l'indennità mensile equivale al 75% della retribuzione; diversamente, qualora la retribuzione mensile sia superiore al suddetto importo, l'indennità equivale al 75% della retribuzione, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l'importo di euro 1195,00. Ad ogni modo l'importo erogato non potrà superare i 1300,00 euro (rivalutabili annualmente in base all'indice Istat). A decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, l'indennità si riduce del 3% ogni mese. Il Decreto Legislativo del 4 marzo precisa che la Naspi viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Tuttavia, si tenga presente che non rientrano nel computo dell'indennità i periodi che in precedenza hanno dato luogo all'erogazione di prestazioni. A far data dall'1 gennaio 2017, la durata massima sarà di 78 settimane. La domanda deve essere presentata all'Inps tramite i canali telematici, entro il termine perentorio di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; l'Inps provvederà poi ad erogare l'indennità a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno successivo alla data di inoltro della domanda, qualora la stessa venga presentata oltre il predetto termine. La norma subordina l'erogazione della prestazione al rispetto di alcune “condizionalità”: regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale; ricerca attiva di un'occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo. Il lavoratore perde il diritto di fruire della prestazione a causa: della perdita dello status di disoccupato; dell'inizio di un'attività di lavoro subordinato o autonomo senza effettuare le dovute comunicazioni; del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento; dell'acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo optare per la Naspi). “All’interno di una più complessa riforma del mercato del lavoro – ha dichiarato Denis Nesci, Presidente del Patronato Epas – si inserisce questa nuova forma di sostegno. Attendiamo di valutarne i risultati sulla base di dati certi. Di fatto, questa nuova indennità di disoccupazione sembrerebbe garantire un periodo di copertura maggiore ma sarà da verificare in concreto l’effettivo ammontare della prestazione. Ciò che ci preoccupa – conclude Nesci - è la condizione dei lavoratori stagionali, situazione su cui vigileremo con grande attenzione”.


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