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Area Operatori![]() |
I beneficiari.reversibilità ordinaria: nel caso in cui l’iscritto, al momento del decesso, sia già titolare di un trattamento pensionistico (pensione di anzianità, di vecchiaia ovvero di invalidità); indiretta ordinaria: nel caso l’iscritto alla data del decesso (avvenuta in attività di servizio) sia in possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, o in alternativa, a 5 anni di contribuzione, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio; reversibilità di privilegio: nel caso in cui l’ex iscritto, già titolare di pensione di privilegio, sia deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento del trattamento pensionistico; indiretta di privilegio: nel caso in cui l’iscritto, in possesso di almeno un giorno di servizio, sia deceduto in servizio e per causa di servizio; inabilità reversibile: in caso di decesso del titolare della pensione di inabilità; inabilità indiretta: a seguito del riconoscimento dello stato di inabilità dell’iscritto, avvenuto in fase successiva ad decesso dello stesso. Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell’istanza da parte dell’iscritto in quanto ai superstiti non è concessa la predetta facoltà.
al coniuge; al coniuge separato, anche con addebito di colpa, nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal possesso dell’assegno alimentare, ai sensi dell’art. 5 legge 898/70, e dal non aver contratto nuove nozze; al coniuge divorziato, semprechè ricorrano le seguenti condizioni:
- sia titolare di assegno di divorzio (alimentare) di cui all’art. 5 legge 898/70;
- non sia passato a nuove nozze;
- il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987 data di entrata in vigore della Legge 6/3/87 n° 74;
- la data d'inizio del rapporto assicurativo del pensionato, ovvero dell'assicurato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- non esista coniuge superstite;il coniuge divorziato, anche nell'ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio ed il nuovo coniuge sia ancora in vita. In questo caso, il coniuge divorziato ha diritto (legge n.74/87) al trattamento di pensione purché in possesso dei requisiti di cui al punto (c) e, solo successivamente all'emissione di specifica sentenza, da parte del Tribunale competente, che stabilisca le quote spettanti, al coniuge ed all'ex coniuge, in proporzione alla durata dei singoli matrimoni e sulle condizioni economiche e reddituali (Ord. 419 del 27/10/99 Corte Costituzionale ) Int. 52 del 18/10/2000; i figli ed equiparati, che alla data del decesso dell'assicurato, ovvero del pensionato, siano a carico del genitore e siano nelle seguenti condizioni:
- minori del 18° anno d'età;
- studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno d'età;
- studenti universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26° anno d'età;
-maggiorenni inabili a carico del lavoratore defunto.
Sono equiparati a figli legittimi e naturali:
- i figli adottivi e quelli affiliati del lavoratore deceduto;
- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto, per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art.279 del codice civile;
- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli art.580 e 594 del codice civile;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto;
- i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto;
- figli postumi nati entro il 300° giorno dalla data di decesso del padre;
- figli che avendo i requisiti per il diritto, alla data di morte del genitore, erano coniugati.
In mancanza del coniuge e dei figli ovvero, se pur esistendo, non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, presentino i seguenti requisiti:
- 65 anni d'età;
- non siano titolari di pensione diretta ed indiretta (sono escluse alcune categorie di trattamenti pensionistici elencati nel supplemento di luglio 1992 degli Atti Ufficiali dell'INPS allegato all'informativa INPDAP n.10 del 16.02.2000);
- siano a carico del lavoratore deceduto.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori ovvero, se pur esistendo non abbiano diritto al trattamento di pensione, spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, abbiano i seguenti requisiti:
- siano inabili al lavoro ( anche in età inferiore ai 18 anni );
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico del lavoratore deceduto.
Le quote di pensione.
I beneficiari hanno diritto a una quota sulla
pensione diretta o su quella che sarebbe spettata al lavoratore deceduto secondo
le percentuali riporta nel seguente schema:
Beneficiario |
Percentuale |
Coniuge |
60% |
Coniuge
e figlio |
80% |
Coniuge
e due o più figli |
100% |
Orfano
solo |
70% |
Due
orfani soli |
80% |
Tre
o più orfani soli |
100% |
Per
ciascun genitore |
15% |
Per
fratello o sorella |
15% |
Cumulo reversibilità con redditi dei beneficiari.
In base alla
legge 335/95, art. 1 c. 41, le pensioni ai superstiti vengono erogate nelle
aliquote tradizionali unicamente nel caso in cui il beneficiario abbia un
reddito inferiore a tre volte la pensione minima INPS.
Negli altri casi
la pensione subisce una decurtazione, è utile uno schema esemplificativo con i
limiti reddituali previsti per l’anno 2003 e le percentuali di
riduzione:
Limiti
reddituali anno 2003 |
Percentuale
di riduzione del trattamento di
reversibilità |
Reddito
superiore a tre volte il trattamento minimo annuo (euro
15.682,68) |
25% |
Reddito
superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo (euro
20.910,24) |
40% |
Reddito
superiore a cinque volte il trattamento minimo annuo (euro
26.137,80) |
50% |
Questi limiti di cumulabilità si applicano nei casi di pensione ai
superstiti spettante solo al coniuge o ai genitori, ovvero ai fratelli e
sorelle. Non vengono, invece, applicati se i beneficiari sono figli minori,
studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.
Cumulo
pensione con la rendita INAIL.
Dal 1° luglio 2000 le pensioni di
reversibilità, anche se liquidate in data anteriore, sono cumulabili con la
rendita INAIL.
Decorrenza.
La pensione ai superstiti decorre
dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso, qualunque sia la data di
presentazione della domanda, se la stessa viene presentata nei limiti
prescrizionali (entro i 10 anni), altrimenti i ratei di pensione non riscossi
cadono in prescrizione.
L’istanza di trattamento indiretto di privilegio,
invece, deve essere presentata entro i cinque anni dalla data di decesso
dell’iscritto.
La domanda.
La prestazione si ottiene a domanda,
da parte del superstite avente diritto. L’istanza si presenta alla Sede
Provinciale INPDAP competente per territorio.
Durata della
prestazione.
L’erogazione delle prestazione cessa con la morte del
beneficiario, ovvero al venir meno delle condizioni soggettive richieste per il
conseguimento del diritto (matrimonio del coniuge superstite o dei collaterali,
maggiore età dei figli, cessazione dello stato di inabilità,
ecc.).
Nota bene.
In caso di matrimonio il coniuge superstite
perde il diritto alla pensione ai superstiti, ma comunque ha diritto a un
assegno pari a due annualità del trattamento percepito alla data del nuovo
matrimonio.