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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 11/05/2015

BONUS BEBE’: MISURA IMPORTANTE MA NON BASTA
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Come ormai noto, la legge di stabilità 2015 ha previsto delle misure a sostegno della natalità (c.d. bonus bebè). Da oggi è possibile presentare le domande. Ma vediamo in breve di cosa si tratta. Tale assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino al terzo anno dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Condizione necessaria è che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un‘altra famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno viene corrisposto all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell’affidamento.
Per ottenere il bonus bebè il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente. Se il minore è temporaneamente affidato ad una famiglia, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. Va ricordato, però, che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo. Per poter richiedere l’assegno di cui alla presente circolare è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica. In base alla vigente normativa dell’ISEE, la  D.S.U. scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un’altra.
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso, al momento di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residenza in Italia; 3) convivenza con il figlio; 4) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.
La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE. In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a: 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui. In via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati nella famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, l’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all’altro genitore, o adottato solo dall’altro genitore, il primo decade dal diritto all’assegno. Di conseguenza il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall’emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.
In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.
In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo, fornirà all’Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.
In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
In via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
L’INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda. Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge, entro i 90 giorni, il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate. L’Inps interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza: decesso del figlio; revoca dell’adozione; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi. L’erogazione dell’assegno è altresì interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
“Apprezziamo ogni intervento che va nella direzione dell’aiuto alle famiglie e del sostegno alla genitorialità. – ha dichiarato Denis Nesci, Presidente Nazionale del Patronato Epas – Da questo punto di vista il nostro Paese è rimasto veramente indietro. La costruzione di una famiglia non può e non deve essere considerata una difficoltà insormontabile. Il bonus bebè – ha  concluso Nesci – è una piccola misura, importante ma da ampliare e rendere strutturale. Un Paese che non aiuta a mettere al mondo i figli non investe sul proprio futuro” 
 


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