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Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
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La misura della pensione del superstite di assicurato o di pensionato si determina applicando le seguenti aliquote:al coniuge, anche se separato o divorziato a condizione che sia titolare di assegno di mantenimento e non abbia contratto altro matrimonio; ai figli minori di 18 anni (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) ai figli con età pari o superiore a 18 anni purché al momento del decesso del genitore siano studenti e a carico del dante causa ( fino a 21 anni se frequentano una scuola media superiore); fino a 26 anni se iscritti all’università per il corso legale di laurea). ai figli inabili a carico; ai nipoti minori a carico del defunto; ai genitori ultra 65enni non titolari di pensione, a carico del dante causa al momento del decesso, nel caso in cui non vi siano né coniuge né figli aventi diritto alla reversibilità; ai fratelli e sorelle (non coniugati) che alla data del decesso del dante causa siano inabili, non pensionati e a carico del dante causa;
Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli o i nipoti, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:60% al coniuge; 80% al coniuge e un figlio; 100% al coniuge e due figli.
In base alla legge 335/1995 le pensioni ai superstiti vengono erogate nelle aliquote come indicato in precedenza unicamente nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito personale inferiore a tre volte il trattamento minimo del fondo lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo al 1° gennaio di ogni anno (per il 2003 euro 15.682,68).70% un figlio (nel caso di titolarità di un solo figlio orfano) ; 40% a ciascun figlio, se hanno diritto a pensione solo i figli ; 15% un genitore; 15% un fratello o sorella;
Indennità una tantum.reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo :
- riduzione del 25% del trattamento di reversibilità;reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo:
- riduzione al 40% del trattamento di reversibilità;reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo: - riduzione al 50% del trattamento di reversibilità.
Nel sistema retributivo l'indennità è liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi. L'importo di questa indennità non può essere inferiore a € 22,31 né superiore a € 66,93.mancanza dei requisiti per la pensione indiretta (15 anni di contribuzione o, in alternativa, cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data del decesso); mancanza del diritto alla rendita INAIL in conseguenza della morte del lavoratore; presenza dei requisiti reddituali previsti per l'assegno sociale.