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Torna indietro    da "EPAS Notizie" del 13/10/2003

Pensione ai superstiti
La pensione di reversibilità spetta ai superstiti del pensionato per invalidità, vecchiaia e anzianità ma anche all’assicurato che al momento del decesso possa far valere 15 anni di contribuzione o in alternativa 5 anni di cui 3 nell’ultimo quinquennio.
La pensione spetta:
  • al coniuge, anche se separato o divorziato a condizione che sia titolare di assegno di mantenimento e non abbia contratto altro matrimonio;
  • ai figli minori di 18 anni (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge)
  • ai figli con età pari o superiore a 18 anni purché al momento del decesso del genitore siano studenti e a carico del dante causa ( fino a 21 anni se frequentano una scuola media superiore);
  • fino a 26 anni se iscritti all’università per il corso legale di laurea).
  • ai figli inabili a carico;
  • ai nipoti minori a carico del defunto;
  • ai genitori ultra 65enni non titolari di pensione, a carico del dante causa al momento del decesso, nel caso in cui non vi siano né coniuge né figli aventi diritto alla reversibilità;
  • ai fratelli e sorelle (non coniugati) che alla data del decesso del dante causa siano inabili, non pensionati e a carico del dante causa;
  • La misura della pensione del superstite di assicurato o di pensionato si determina applicando le seguenti aliquote:
  • 60% al coniuge;
  • 80% al coniuge e un figlio;
  • 100% al coniuge e due figli.
  • Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli o i nipoti, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
  • 70% un figlio (nel caso di titolarità di un solo figlio orfano) ;
  • 40% a ciascun figlio, se hanno diritto a pensione solo i figli ;
  • 15% un genitore;
  • 15% un fratello o sorella;
  • In base alla legge 335/1995 le pensioni ai superstiti vengono erogate nelle aliquote come indicato in precedenza unicamente nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito personale inferiore a tre volte il trattamento minimo del fondo lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo al 1° gennaio di ogni anno (per il 2003 euro 15.682,68).

    Negli altri casi l’importo della pensione viene decurtato nei termini seguenti:
  • reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo :
    - riduzione del 25% del trattamento di reversibilità;
  • reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo:
    - riduzione al 40% del trattamento di reversibilità;
  • reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo: - riduzione al 50% del trattamento di reversibilità.
  • Indennità una tantum.
    Nel caso in cui gli eredi non abbiano diritto alla pensione, per mancanza di requisiti, possono ottenere un'indennità "una tantum".
    Nel sistema contributivo l'indennità è pari all'importo mensile dell'assegno sociale moltiplicato per gli anni di contribuzione in possesso dell'assicurato deceduto.
    Spetta alle seguenti condizioni:
  • mancanza dei requisiti per la pensione indiretta (15 anni di contribuzione o, in alternativa, cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data del decesso);
  • mancanza del diritto alla rendita INAIL in conseguenza della morte del lavoratore;
  • presenza dei requisiti reddituali previsti per l'assegno sociale.
  • Nel sistema retributivo l'indennità è liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi. L'importo di questa indennità non può essere inferiore a € 22,31 né superiore a € 66,93.

    Doppia annualità.
    Nell’ipotesi di nuove nozze, al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità. In tal caso scatta il diritto alla liquidazione di una doppia annualità, che corrisponde a 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.
    Per ottenere la doppia annualità, il vedovo o la vedova che si risposano devono presentare all'INPS apposita domanda. Se esistono figli minori che percepivano la pensione di reversibilità insieme al coniuge superstite, essi hanno diritto ad un aumento della loro quota. Per ottenere l'aumento è necessario presentare all'INPS la documentazione attestante l'avvenuto matrimonio del genitore superstite.

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