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Torna indietro    da "Redazione EPAS" del 13/10/2003

Pensione di inabilita’
Hanno diritto a questo tipo di pensione i lavoratori, dipendenti, iscritti alla gestione separata (CO.CO.CO), autonomi iscritti all’INPS, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre negli ultimi cinque, e di un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La prestazione viene erogata calcolando come coperti da contribuzione gli anni mancanti al compimento dell’età pensionabile. (60 anni per le donne e 65 per gli uomini), ma non oltre il 40° anno di contribuzione. La maggiorazione è calcolata con il sistema retributivo, per coloro che possiedono almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, per tutti gli altri con il sistema contributivo.

La pensione di inabilità è soggetta all’integrazione del trattamento minimo se i contributi del titolare sono inferiori a 780 contributi settimanali. I titolari che possiedono più di 15 anni di contributi ricevono direttamente la pensione integrata, liquidata in base ai contributi versati.
La pensione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa ed incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro.

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