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Torna indietro    da "Redazione EPAS" del 13/10/2003

Assegno di invalidita’
Hanno diritto a questo tipo di assegno i lavoratori, dipendenti o autonomi iscritti all’INPS, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre negli ultimi cinque, la cui capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie abitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo.
L’assegno ha validità triennale, pertanto può essere confermato, previo accertamento sanitario, a domanda per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo.
Al compimento dell’età pensionabile l’assegno di invalidità è trasformato in pensione di vecchiaia, se vi sono i requisiti per quest’ultima.
Per beneficiare dell’assegno di invalidità non è obbligatorio cessare l’attività lavorativa né per i lavoratori dipendenti né per gli autonomi. Nel caso di lavoro dipendente è invece necessaria la cessazione ai fini della trasformazione in pensione di vecchiaia.
Contrariamente alla pensione di inabilità al lavoro, l’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo o di impresa; pertanto, se il titolare decide di continuare a lavorare, la misura dell’importo mensile dell’assegno subirà una riduzione pari a 1/3.

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