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Torna indietro    da "Redazione EPAS" del 13/10/2003

Assegno sociale
L’assegno sociale è la prestazione di carattere assistenziale che la legge 335/95 (riforma Dini) ha istituito in luogo della pensione sociale ex art. 26, L. 153/69.
Per potere beneficiare dell’assegno sociale non è richiesto alcun requisito contributivo. Sono necessari particolari condizioni reddituali, anagrafiche e di cittadinanza.
In specie:
  • compimento del 65° anno di età;
  • residenza italiana;
  • cittadinanza italiana o di uno degli Stati della U.E. o extracomunitari con la carta di soggiorno;
  • mancanza di reddito o redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge (per il 2003 se il richiedente non è coniugato il reddito personale non deve superare euro 4.666,87; in caso di richiedente coniugato il reddito cumulato non deve superare euro 9.333,74).
  • L’importo dell’assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta. Per il 2003, l’importo mensile è pari a € 350,57. L’assegno può essere concesso in misura ridotta fino a concorrenza del limite di reddito stabilito.
    Il trasferimento della residenza all’estero fa perdere il diritto all’assegno.
    L’assegno sociale non è reversibile e spetta per tredici mensilità annue.

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