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Torna indietro    da "Redazione EPAS" del 13/10/2003

Ricostituzione della pensione
La ricostituzione della pensione può essere richiesta quando si è in possesso degli elementi necessari per l’aumento della prestazione, e cioè per:
  • motivi contributivi;
  • motivi reddituali;
  • aumento sociale.
  • Ricostituzione contributiva.
    Viene richiesta quando dalla verifica della posizione assicurativa del titolare della pensione si evince che alcuni periodi contributivi non sono stati calcolati sulla prima liquidazione di pensione. Pertanto, si chiede la riliquidazione della pensione contestualmente all’erogazione degli interessi legali.

    Ricostituzione reddituale.
    Viene richiesta quando, a seguito della variazione del reddito familiare, il titolare della pensione raggiunge il requisito reddituale per ottenere l’integrazione al trattamento minimo, parziale o totale.

    Il trattamento minimo delle pensioni.
    E’ un’integrazione che lo Stato, tramite l’INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato “minimo vitale”. In tal caso, l’importo della pensione spettante viene aumentato fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.
    Questa “maggiorazione sociale” dipende dal reddito del richiedente e dell’eventuale coniuge.
    L’importo del trattamento minimo di pensione varia ogni anno, così come variano i limiti di reddito – personali e coniugali – che non bisogna superare per ottenere l’integrazione.
    L’importo mensile per il 2003 è di € 402,12.
    La legge di riforma esclude che si applichi ancora il beneficio dell’integrazione nel caso di pensione contributiva.
    Chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dall’01/01/1996 in poi non può usufruirne: la rendita è rapportata ai contributi versati.

    Maggiorazione sociale fino a € 516,46 (£ 1.000.000).
    Dall’01/01/2002, la legge Finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale in favore di persone disagiate per garantire un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità. La maggiorazione varia sia per effetto dei redditi personali e coniugali sia in relazione all’età del richiedente.
    Questa maggiorazione spetta a:
  • titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
  • titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
  • titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • titolari di pensione sociale;
  • titolari di assegno sociale;
  • titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti, ciechi civili).
  • Il supplemento di pensione.
    Il pensionato che continua a lavorare dopo la liquidazione della pensione, e versa altri contributi in aggiunta a quelli già utilizzati può chiedere all’INPS che la pensione gli venga ricalcolata in base ai nuovi contributi – che gli venga cioè liquidato un “supplemento di pensione”.
    Il supplemento viene calcolato in base al sistema “retributivo”, tenendo cioè conto delle retribuzioni percepite dall’interessato.
    Il supplemento si può chiedere a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, oppure che siano passati 2 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, purchè l’interessato abbia superato l’età pensionabile.
    La domanda di supplemento può essere presentata anche dai superstiti del pensionato.

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