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In un’estate rovente soprattutto dal punto di vista politico, il Parlamento in vista della scadenza del Decreto Dignità per l’11 settembre ha approvato in tempi strettissimi la legge n. 96/2018 di conversione del decreto stesso. Il provvedimento è entrato in vigore il 12 agosto, ma ha subito varie modifiche, frutto di molti emendamenti rispetto al decreto inizialmente approvato. Sono entrate pertanto in vigore le molteplici novità in materia di fisco e lavoro.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, le novità vanno dalla modifica della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, alla somministrazione di lavoro e infine al risarcimento in caso di licenziamento illegittimo. Il passaggio parlamentare ha apportato, come era già prevedibile, modifiche sulle regole dei contratti a termine ossia le nuove regole non riguardano i contratti già in essere per i quali è stato deciso un periodo transitorio fino al 31 ottobre. Invece per i contratti firmati dal 14 luglio 2018 sono operative le nuove regole sui rinnovi e sulle causali da apporre ai contratti a tempo determinato: qualora non venga inserita una causale sui rinnovi che superano i 12 mesi diventerà obbligatoria l’assunzione a tempo indeterminato.
Sempre sul versante lavoro tornano i voucher non solo nel settore agricolo, ma anche nel turismo e per i piccoli alberghi. In sostanza il divieto di utilizzare i contratti di prestazione occasionale non si applicherà per le aziende che operano in tali settori, ma che abbiano alle dipendenze fino ad otto lavoratori. Tali regole non valgono per tutte le categorie di lavoratori ma solo per i pensionati, studenti sotto i 25 anni, i disoccupati e i percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito. Inoltre il bonus per l’assunzione di disoccupati fino a 35 anni di età è stato prorogato fino al 2020; lo sgravio contributivo ci sarà per i primi tre anni e fino a un tetto di 3000 euro annui. Una novità non di poco conto è l’indennizzo risarcitorio per licenziamento illegittimo che non potrà essere inferiore a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, anche nel caso in cui il lavoratore abbia prestato la propria attività lavorativa per meno di 3 anni (e non potrà essere superiore a 36 mensilità).
Penalità anche per le imprese che hanno ricevuto aiuti statali e che decidono di delocalizzare. Tali aziende saranno costrette a restituire l’incentivo con gli interessi.
Sul versante fiscale, sono state confermate le misure in merito al redditometro, split payment, spesometro, società sportive dilettantistiche e credito d’imposta ricerca e sviluppo.
“La conversione in legge del Decreto Dignità prevista per settembre, passata in tempi strettissimi prima della pausa estiva del Parlamento - dichiara il Presidente Nazionale dell’EPAS, Denis Nesci- è stata accompagnata, come era prevedibile, dalle continue polemiche e dubbi sulla bontà delle misure previste. Ribadiamo la nostra posizione ossia che per esprimere giudizi in merito alle nuove misure soprattutto quelle riguardanti il mercato del lavoro, attendiamo le ripercussioni che tali misure avranno sulle aziende e come le stesse aziende risponderanno ai nuovi provvedimenti per ridurre la precarietà. È chiaro-conclude il Presidente Nesci- che l’intento sia la riduzione di lavori instabili e senza certezze, ma continuiamo a non sottovalutare l’innalzamento del costo del lavoro nonché l’aumento dei costi in caso di interruzione del rapporto stesso”.