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Torna indietro    da "EPAS Notizie" del 13/10/2003

Le posizioni assicurative
Estratto conto assicurativo.
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L’aggiornamento dell'estratto conto
E’ un riepilogo dei contributi che risultano registrati sugli archivi INPS, che consente al lavoratore di verificare l’esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare per tempo eventuali discordanze. Gli assicurati sono invitati a segnalare qualsiasi inesattezza riscontrata; l’INPS è a disposizione per chiarimenti o verifiche.
Dal 1994, l’INPS ha iniziato ad inviare l’estratto conto al domicilio di tutti i lavoratori iscritti nei suoi archivi.
In seguito alla verifica della propria posizione assicurativa, l’assicurato può richiederne l’aggiornamento qualora risultino mancanti alcuni periodi assicurativi. In tal caso, si può presentare domanda alla Sede dell’Istituto, allegando alla modulistica richiesta la documentazione in possesso del lavoratore.

L'estratto conto certificativo.
L’estratto conto certificativi è un documento analitico che vale come certificato della posizione assicurativa. Gli assicurati prossimi alla pensione ne possono fare espressa richiesta di rilascio all’INPS.. Il documento consente di conoscere in modo dettagliato tutta la contribuzione previdenziale accreditata.

I versamenti volontari.
I versamenti volontari hanno lo scopo di consentire ai lavoratori che hanno cessato l’attività di aumentare il numero dei contributi per raggiungere il diritto a pensione o gli anni coperti da contribuzione. Tali versamenti devono essere autorizzati dall’INPS, in seguito alla domanda dell’interessato.
Il Dlgs n. 184 del 30/04/1997 ha modificato la normativa che riguarda la prosecuzione volontaria, ed ha esteso la disciplina già esistente agli iscritti ai Fondi speciali di previdenza a coloro che sono soggetti al contributo del 10% o del 13% (CO.CO.CO., venditori porta a porta e liberi professionisti senza cassa di categoria). Il nuovo decreto ha abolito le classi di contribuzione già esistenti, e pertanto l’importo del contributo volontario viene determinato applicando l’aliquota contributiva prevista per ciascun anno e per ciascuna categoria alla retribuzione percepita nell’anno precedente (ultime 52 settimane) la data di presentazione della domanda.
L’autorizzazione è rilasciata con decorrenza successiva al termine o alla sospensione dal lavoro.

Si ottiene l’autorizzazione quando sono stati versati:
per lavoratori dipendenti
  • 5 anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca;
  • 3 anni di contributi nei 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione;
  • 1 anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per chi versa il contributo del 10% o 13% (CO.CO.CO., venditori porta a porta, liberi professionisti senza cassa di categoria);
  • 1 anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, per i periodi successivi al 31/12/1996 non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa.
  • per artigiani e commercianti
  • 3 anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione;
  • per coltivatori diretti, coloni, mezzadri;
  • 279 contributi giornalieri per gli uomini e 186 per le donne e i giovani nei 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione.
  • Per stabilire la misura del contributo volontario occorre distinguere:
    per lavoratori dipendenti
  • per i soggetti autorizzati entro il 31/12/1995 si applica l’aliquota del 27,57% sulla retribuzione media settimanale imponibile;
  • per i soggetti autorizzati dal 01/01/1996 in poi si applica l’aliquota del 28,57% sulla retribuzione media settimanale imponibile.
  • L’importo dei contributi da versare viene determinato dall’INPS in base:
  • alla media del reddito d’impresa per dichiarato ai fini IRPEF negli ultimi 36 mesi di contribuzione per artigiani e commercianti;
  • alla media settimanale dei redditi delle ultime 156 settimane di lavoro per coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
  • I versamenti vanno effettuati entro il trimestre successivo a quello cui i contributi si riferiscono.
    Le scadenze sono le seguenti:
  • 30 giugno (trimestre gennaio - marzo);
  • 30 settembre (trimestre aprile - giugno);
  • 31 dicembre (trimestre luglio - settembre);
  • 31 marzo (trimestre ottobre - dicembre).
  • Il pagamento avviene con bollettini di conto corrente postale prestampati inviati dall’INPS al domicilio dell’interessato.

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