
da "
EPAS Notizie" del
13/10/2003
Le posizioni assicurative
Estratto conto assicurativo.
- L’aggiornamento
dell'estratto conto
E’ un riepilogo dei contributi che risultano
registrati sugli archivi INPS, che consente al lavoratore di verificare
l’esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare per tempo
eventuali discordanze. Gli assicurati sono invitati a segnalare qualsiasi
inesattezza riscontrata; l’INPS è a disposizione per chiarimenti o
verifiche.
Dal 1994, l’INPS ha iniziato ad inviare l’estratto conto al
domicilio di tutti i lavoratori iscritti nei suoi archivi.
In seguito alla
verifica della propria posizione assicurativa, l’assicurato può richiederne
l’aggiornamento qualora risultino mancanti alcuni periodi assicurativi. In tal
caso, si può presentare domanda alla Sede dell’Istituto, allegando alla
modulistica richiesta la documentazione in possesso del
lavoratore.
L'estratto conto certificativo.
L’estratto conto
certificativi è un documento analitico che vale come certificato della posizione
assicurativa. Gli assicurati prossimi alla pensione ne possono fare espressa
richiesta di rilascio all’INPS.. Il documento consente di conoscere in modo
dettagliato tutta la contribuzione previdenziale accreditata.
I
versamenti volontari.
I versamenti volontari hanno lo scopo di consentire
ai lavoratori che hanno cessato l’attività di aumentare il numero dei contributi
per raggiungere il diritto a pensione o gli anni coperti da contribuzione. Tali
versamenti devono essere autorizzati dall’INPS, in seguito alla domanda
dell’interessato.
Il Dlgs n. 184 del 30/04/1997 ha modificato la normativa
che riguarda la prosecuzione volontaria, ed ha esteso la disciplina già
esistente agli iscritti ai Fondi speciali di previdenza a coloro che sono
soggetti al contributo del 10% o del 13% (CO.CO.CO., venditori porta a porta e
liberi professionisti senza cassa di categoria). Il nuovo decreto ha abolito le
classi di contribuzione già esistenti, e pertanto l’importo del contributo
volontario viene determinato applicando l’aliquota contributiva prevista per
ciascun anno e per ciascuna categoria alla retribuzione percepita nell’anno
precedente (ultime 52 settimane) la data di presentazione della
domanda.
L’autorizzazione è rilasciata con decorrenza successiva al termine o
alla sospensione dal lavoro.
Si ottiene l’autorizzazione quando sono
stati versati:
per lavoratori dipendenti
5 anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca;
3 anni di contributi nei 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione;
1 anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per chi versa
il contributo del 10% o 13% (CO.CO.CO., venditori porta a porta, liberi
professionisti senza cassa di categoria);
1 anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che
svolgono un’attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o
discontinua, per i periodi successivi al 31/12/1996 non coperti da
contribuzione obbligatoria o figurativa.
per artigiani e
commercianti
3 anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di
autorizzazione;
per coltivatori diretti, coloni, mezzadri;
279 contributi giornalieri per gli uomini e 186 per le donne e i giovani
nei 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione.
Per
stabilire la misura del contributo volontario occorre distinguere:
per
lavoratori dipendenti
per i soggetti autorizzati entro il 31/12/1995 si applica l’aliquota del
27,57% sulla retribuzione media settimanale imponibile;
per i soggetti autorizzati dal 01/01/1996 in poi si applica l’aliquota del
28,57% sulla retribuzione media settimanale imponibile.
L’importo dei contributi da versare viene determinato
dall’INPS in base:
alla media del reddito d’impresa per dichiarato ai fini IRPEF negli ultimi
36 mesi di contribuzione per artigiani e commercianti;
alla media settimanale dei redditi delle ultime 156 settimane di lavoro
per coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
I versamenti vanno
effettuati entro il trimestre successivo a quello cui i contributi si
riferiscono.
Le scadenze sono le seguenti:
30 giugno (trimestre gennaio - marzo);
30 settembre (trimestre aprile - giugno);
31 dicembre (trimestre luglio - settembre);
31 marzo (trimestre ottobre - dicembre).
Il pagamento
avviene con bollettini di conto corrente postale prestampati inviati dall’INPS
al domicilio dell’interessato.
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