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Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
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Area Operatori![]() |
L’assegno spetta per i componenti del nucleo familiare, e cioè:lavoratori dipendenti in attività; disoccupati indennizzati; lavoratori cassintegrati; lavoratori in mobilità e impegnati in lavori socialmente utili; lavoratori assenti per malattia o maternità; pensionati ex-lavoratori dipendenti; iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (CO.CO.CO., venditori porta a porta, liberi professionisti).
L’assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale – derivante sempre da lavoro dipendente – è pari almeno al 70% dell’intero reddito familiare.il richiedente l’assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18 anni o figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Ai lavoratori in attività, l’assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione; il datore di lavoro chiede poi all’INPS il rimborso delle somme pagate.al proprio datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola; alla sede INPS nel caso in cui il richiedente è pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari, ecc… - cioè in tutti i casi i cui il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS.