Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected]
Numero Verde 800 029661

 I Vostri diritti sono i Nostri doveri!

»Home »News
»Chi siamo »link utili
»Attività »Cookie Policy
»Privacy Notice
WISTLEBLOWING Amministrazione Trasparente
martedì 23 aprile 2024    Italiano Francese English Spagnolo Tedesco
x-CHIUDI
Indietro  Stampa  Stampa PDF    A | A | A |
Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 03/04/2020

Decreto “Cura Italia”, le misure per le aziende che interrompono o riducono l’attività produttiva
img

In un momento di drammatica emergenza non solo sanitaria ma anche economica, il Governo ha predisposto con il decreto-legge n.18/2020, delle misure a sostegno del reddito, delle famiglie e delle aziende relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. È stata concessa in particolare ai datori di lavoro, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario. Tale possibilità riguarda i lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

Va precisato che in base all’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie:

a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) imprese addette all'armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Al contrario, i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 26, 27 e 40 del citato decreto legislativo, possono accedere all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

 Le domande dovranno essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è considerato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. È importante che, le aziende non siano obbligate a provare la transitorietà dell’evento e la ripresa dell’attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. L’Istituto previdenziale ha inoltre voluto precisare che  per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 ossia  nei comuni della  c.d. "zona rossa" (Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passeggini; Veneto: Vo' )nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimo, il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”. Ciò vuol dire che tali aziende possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Qualora i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano diversi, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”, così da distinguere i differenti limiti di spesa introdotti, rispettivamente, dagli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020. La CIGO in questione sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso. In questo caso, l’azienda dovrà presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso.


Ascolta Ascolta questo testo: (voce maschile) | (voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news


FNA Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura