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Torna indietro    da "Redazione EPAS" del 13/10/2003

Disoccupazione
L’indennità di disoccupazione è un beneficio di tipo economico a favore di quei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. In particolare spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione involontaria, che sono stati licenziati.

Questa prestazione si distingue in:
  • disoccupazione ordinaria;
  • disoccupazione con requisiti ridotti;
  • disoccupazione speciale.
  • Disoccupazione ordinaria non agricola.
    L’indennità di disoccupazione ordinaria viene erogata dall’INPS per un periodo di sei mesi, ed esattamente per la durata di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, a condizione che il lavoratore licenziato sia reinserito nelle liste del collocamento e che, nell’arco dei due anni precedenti alla data del licenziamento, abbia maturato almeno 52 settimane lavorative, pari ad un anno di contribuzione effettiva.
    L’importo della prestazione di disoccupazione è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro nei limiti però di un importo massimo mensile. Per il 2002 questo importo non doveva superare 776,12 euro, elevabile fino al 932,82 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.679,07 euro. L’indennità di disoccupazione spetta per un periodo massimo di 180 giorni (pari a sei mesi).
    Tre mesi in più: a partire dal 1° gennaio 2001 è stato introdotto un incremento del periodo di corresponsione dell’indennità per i lavoratori non più giovani, infatti a favore dei disoccupati che abbiano un’età pari o superiore ai 50 anni l’indennità di disoccupazione spetta fino a 270 giorni (pari a nove mesi).
    La prestazione viene pagata dall’INPS ogni mese attraverso un assegno. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

    Disoccupazione con requisiti ridotti non agricola.
    I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. In particolare, spetta a chi abbia i seguenti requisiti:
  • un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità;
  • almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.).
  • L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
    La domanda va presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla sede INPS competente per territorio.

    I trattamenti speciali di disoccupazione.
    L’indennità di disoccupazione speciale viene concessa secondo i requisiti di quella ordinaria, ma con un coefficiente maggiore sulla retribuzione del lavoratore, che deve essere stato alle dipendenze di aziende operanti nel settore dell’agricoltura e dell’industria.

    Nel settore edile si richiede il requisito di 43 settimane lavorate esclusivamente nel settore nel biennio precedente al fine di beneficiare di un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

    Nel settore agricolo è necessaria l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e si seguenti contributi:
  • 151 giornate nell’anno solare (requisiti normali) per un’indennità pari al 66% della retribuzione convenzionale;
  • 101 giornate nell’anno solare (requisiti ridotti9 per un’indennità pari al 40% della retribuzione convenzionale.
  • La durata dell’indennità, erogata dall’INPS in un’unica soluzione mediante assegno circolare, e la sua durata non può superare in ogni caso i 90 giorni.

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