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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 14/06/2021

SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI E CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
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Com’è noto, l’emergenza epidemiologica che ha accompagnato tutto l’anno 2020, ha imposto al Governo l’emanazione di una serie di provvedimenti di necessità e di urgenza, atti a contrastare le problematiche economiche e sociali che hanno coinvolto interi settori di attività, con gravi conseguenze per le imprese e per i loro dipendenti.

In quest’ottica, tra le varie misure adottate già dal mese di marzo 2020, è stato introdotto il anche il blocco dei licenziamenti per i dipendenti del settore privato, consentendo in ogni caso ai datori di lavoro che abbiano ridotto o sospeso la loro attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica per COVID-19, la possibilità di ricorrere ad appositi strumenti d’integrazione salariale. L’ultima proroga del provvedimento si è avuta con il “Decreto Sostegni” che all’articolo 8, ha stabilito la data del 30 giugno 2021, come termine ultimo alla fine del blocco.   Dopo il Decreto 41 del 2021, si è discusso a lungo sulla possibilità di prevedere un’ulteriore proroga sino al mese di agosto, da formalizzare nel successivo “Decreto Sostegni bis”.

Tuttavia, a seguito dell’acceso dibattito nelle aule di palazzo Chigi, si è scelto di procedere con la cancellazione della proroga, confermando la possibilità per le imprese di accedere alla cassa integrazione ordinaria, anche dal 1° luglio, a patto di non licenziare i lavoratori.

Pertanto, allo stato attuale, il blocco vige solo per le aziende che accedono alla cassa integrazione ordinaria, che non dovranno pagare i contributi addizionali fino al 31 dicembre rispettando in ogni caso il divieto di licenziamento fino alla stessa data.

Inoltre, le regole restano immutate per le imprese che utilizzano il FIS (Fondo di Integrazione Salariale) e la cassa in deroga (CIGD) ossia quelle del commercio e servizi, che con causale Covid non possono licenziare fino al 31 ottobre (articolo 8, comma 10, D. L. 41/2021).

Allo stesso modo, rimane la possibilità di ricorrere al licenziamento per cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, o per cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell’attività. Se da una parte, lentamente, si riattribuisce alle imprese la facoltà di ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dalla legge, dall’altra lo stesso “Decreto Sostegni bis” prevede ulteriori strumenti che in qualche maniera dovrebbero invece disincentivare i licenziamenti stessi e favorire la rioccupazione dei lavoratori che dichiarino la propria immediata disponibilità allo svolgimento dell’ attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 150/2015). In particolare, accanto alle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale c’è un ulteriore strumento che è il contratto di rioccupazione.

Si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutti gli effetti, che deve essere preceduto da un periodo di inserimento della durata di sei mesi, durante i quali si provvede alla formazione del lavoratore, affinché possa acquisire le specifiche competenze inerenti all’attività lavorativa che andrà svolgere.

Il contratto prevede uno sgravio contributivo del 100%, ma fissato nel tetto massimo di 6.000 annui e può essere stipulato dai datori di lavoro che non hanno licenziato nessun dipendente nei 6 mesi precedenti.

Una misura questa, che in ogni caso suscita molte perplessità in merito alla sua effettiva efficacia. Questo è il parere della Fondazione studi consulenti del lavoro, che invero sottolineano che lo strumento denuncia dei limiti piuttosto evidenti, sia di merito che rispetto al contesto in cui interviene. Il tetto massimo dei 6.000 euro annui andrebbe a coprire una contribuzione dovuta massima di 500 euro mensili e inoltre la misura in esame ha carattere sperimentale e termina, secondo le previsioni attuali alla data del 31 ottobre 2021, la stessa data che vedrà lo sblocco dei licenziamenti nel settore dei servizi. Inoltre, altre perplessità riguardano la mancanza di una disciplina specifica per quanto riguarda i canoni di adeguatezza e le modalità di svolgimento del “Progetto Individuale di Inserimento”, che non sono specificati all’interno del “Decreto Sostegni bis”. Sicuramente sia all’inizio di una serie d’interventi normativi che possano riordinare la problematica della rioccupazione. Pertanto, restiamo in attesa di ulteriori interventi concreti.


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