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In attuazione dell’art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020, i PIN già rilasciati dall’INPS saranno dismessi alla data del 30 settembre 2021, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.
Inoltre, sono state fornite le istruzioni operative per la gestione delle deleghe delle identità digitali dei cittadini impossibilitati all’utilizzo autonomo dei servizi online, come di seguito riportate.
Richiesta della delega
A decorrere dal 16 agosto 2021 il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS può delegare un’altra persona di sua fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto.
La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.
La richiesta può essere effettuata:
• direttamente dal delegante presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS esibendo il modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (modello AA08 scaricabile dal portale www.inps.it) e la copia del documento di riconoscimento del delegante.
La delega sarà registrata dall’operatore INPS dopo aver accertato l’identità del richiedente e il sistema invierà una notifica al delegato e al delegante;
• da tutori, curatori e amministratori di sostegno, che possono richiedere la delega autocertificando la rappresentanza legale ovvero producendo la documentazione atta a provarla. In caso di autocertificazione, la delega potrà essere registrata solo all'esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese, presso l'Autorità competente. In questo caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione: modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (modello AA10 scaricabile dal portale www.inps.it); copia del documento di riconoscimento del richiedente; copia del documento di riconoscimento del tutelato; autocertificazione o copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice;
• dagli esercenti la potestà genitoriale che possono richiedere la registrazione della delega per conto del minore. In tal caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione: modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (modello AA10 scaricabile dal portale www.inps.it); copia del documento di riconoscimento del richiedente; autocertificazione attestante la potestà genitoriale;
• dalle le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell'Istituto a causa di patologie, che possono richiedere la registrazione della delega anche attraverso il delegato che dovrà produrre la seguente documentazione: modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per impossibilitati a recarsi presso la Struttura territoriale INPS per motivi di salute (modello AA09 scaricabile dal portale www.inps.it ); attestazione sanitaria prodotta da un medico del SSN attestante l'impossibilità del delegante a recarsi presso la Struttura INPS; documento di identità originale del delegante; copia del documento di identità del delegato.
Durata della delega
In occasione dell'attribuzione della delega, il delegante può definirne il termine di validità. In assenza di una data di fine della validità, la delega è attiva a tempo indeterminato, fermo restando la facoltà del delegante di revocare la delega in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale, ad esclusione dei soggetti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.
Vincoli e restrizioni
Ogni persona può designare un solo delegato. Ogni delegato può essere designato tale da non oltre cinque persone. Il limite delle cinque deleghe non si applica ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.
Utilizzo della delega
Il delegato può accedere ai servizi dell’INPS in luogo del delegante. A tal fine, dovrà autenticarsi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e successivamente scegliere se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.
Le attività svolte dal delegato in luogo del delegante sono tracciate. Inoltre la delega, qualora sia già registrata, è valida anche per richieste presso gli sportelli dell’INPS dopo l’identificazione del delegato con il proprio documento di identità.
In attuazione dell’art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020, i PIN già rilasciati dall’INPS saranno dismessi alla data del 30 settembre 2021, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.
Inoltre, sono state fornite le istruzioni operative per la gestione delle deleghe delle identità digitali dei cittadini impossibilitati all’utilizzo autonomo dei servizi online, come di seguito riportate.
Richiesta della delega
A decorrere dal 16 agosto 2021 il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS può delegare un’altra persona di sua fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto.
La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.
La richiesta può essere effettuata:
• direttamente dal delegante presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS esibendo il modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (modello AA08 scaricabile dal portale www.inps.it) e la copia del documento di riconoscimento del delegante.
La delega sarà registrata dall’operatore INPS dopo aver accertato l’identità del richiedente e il sistema invierà una notifica al delegato e al delegante;
• da tutori, curatori e amministratori di sostegno, che possono richiedere la delega autocertificando la rappresentanza legale ovvero producendo la documentazione atta a provarla. In caso di autocertificazione, la delega potrà essere registrata solo all'esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese, presso l'Autorità competente. In questo caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione: modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (modello AA10 scaricabile dal portale www.inps.it); copia del documento di riconoscimento del richiedente; copia del documento di riconoscimento del tutelato; autocertificazione o copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice;
• dagli esercenti la potestà genitoriale che possono richiedere la registrazione della delega per conto del minore. In tal caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione: modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (modello AA10 scaricabile dal portale www.inps.it); copia del documento di riconoscimento del richiedente; autocertificazione attestante la potestà genitoriale;
• dalle le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell'Istituto a causa di patologie, che possono richiedere la registrazione della delega anche attraverso il delegato che dovrà produrre la seguente documentazione: modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per impossibilitati a recarsi presso la Struttura territoriale INPS per motivi di salute (modello AA09 scaricabile dal portale www.inps.it ); attestazione sanitaria prodotta da un medico del SSN attestante l'impossibilità del delegante a recarsi presso la Struttura INPS; documento di identità originale del delegante; copia del documento di identità del delegato.
Durata della delega
In occasione dell'attribuzione della delega, il delegante può definirne il termine di validità. In assenza di una data di fine della validità, la delega è attiva a tempo indeterminato, fermo restando la facoltà del delegante di revocare la delega in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale, ad esclusione dei soggetti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.
Vincoli e restrizioni
Ogni persona può designare un solo delegato. Ogni delegato può essere designato tale da non oltre cinque persone. Il limite delle cinque deleghe non si applica ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.
Utilizzo della delega
Il delegato può accedere ai servizi dell’INPS in luogo del delegante. A tal fine, dovrà autenticarsi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e successivamente scegliere se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.
Le attività svolte dal delegato in luogo del delegante sono tracciate. Inoltre la delega, qualora sia già registrata, è valida anche per richieste presso gli sportelli dell’INPS dopo l’identificazione del delegato con il proprio documento di identità.