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Torna indietro    da "EPAS Notizie" del 13/10/2003

La tutela della maternità
Indennità di maternità
L’astensione obbligatoria dal lavoro per le lavoratrici in gravidanza deve essere presentata all’INPS competente per territorio entro il settimo mese dello stato di gravidanza.
A partire dal 1° giorno successivo al settimo mese di gravidanza, le lavoratrici rimangono in maternità fino al 90° giorno di vita del neonato.
La legge 53/2000 ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di posticipare l'astensione dal lavoro al mese precedente la data presunta del parto, fino a quattro mesi dopo. Ciò a condizione che lo specialista ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso in cui la lavoratrice dipenda da un'azienda soggetta a controlli sanitari (ad esempio: azienda industriale), attestino che tale situazione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro.
Prima di presentare la domanda, bisogna rivolgersi ad un medico abilitato dall’ASL di residenza per far compilare il certificato medico di gravidanza presente nel modulo di domanda.

Attenzione:
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), a partire dal 27 aprile 2001 (entrata in vigore Testo unico sulla maternità), spetta l'astensione obbligatoria dal lavoro per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto. Spetta per 5 mesi sia in caso di parto prematuro sia in caso di parto successivo alla data presunta.
Alle lavoratrici parasubordinate dal 1° gennaio 1998 l'assegno di parto è stato sostituito dall'indennità di maternità. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS - soggette al contributo del 14% comprensivo dello 0,50%, quota utilizzata a finanziare la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia - possono fruire dell'astensione obbligatoria per maternità per la durata di due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino.
La prescrizione è annuale.

Nota bene: per le sole lavoratrici del settore agricoltura, a differenza di tutte le altre operanti negli altri settori, l’Istituto eroga l’indennità direttamente alle lavoratrici medesime, a condizione che le stesse siano iscritte negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di residenza da almeno due anni, rispettivamente con almeno una giornata e cinquantuno giornate nel biennio di riferimento. Durante il periodo di astensione, le lavoratrici non devono svolgere alcuna attività lavorativa.

Indennità per astensione facoltativa (congedo parentale)
L’astensione facoltativa dal lavoro delle lavoratrici in puerperio deve essere presentata alla Sede INPS competente per territorio a partire dal 91° giorno successivo alla data del parto.
Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro; le astensioni non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di dieci mesi, aumentabili a undici.
L’indennità per astensione facoltativa può essere richiesta dal padre del nascituro a condizione che la madre rinunci al periodo di astensione facoltativa post-partum e che il datore di lavoro di questa rilasci dichiarazione scritta che la lavoratrice ha optato di non godere dell’astensione – dichiarazione da trasmettere alla Sede INPS dove viene presentata la domanda.
L'indennità spetta per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino.
In caso di superamento dei sei mesi complessivi tra i genitori (fino a otto anni di età del bambino) l'indennità è subordinata a determinate condizioni e in particolare al reddito individuale del genitore richiedente che deve essere inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

L'importo
Per le lavoratrici dipendenti l'indennità per astensione obbligatoria è pari all'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria.
Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è pari all'80% delle retribuzioni 'convenzionali' stabilite anno per anno dalla legge; per le parasubordinate l'indennità di maternità è di importo variabile a seconda dei contributi accreditati.
L'indennità per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
L'indennità di maternità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato dall'INPS tramite il conguaglio dei contributi.
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), alle colf, alle lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e alle disoccupate o sospese che non usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale e alle parasubordinate, l'indennità è pagata direttamente dall'INPS.

L'indennità di malattia 
E’ la prestazione che viene pagata in sostituzione della retribuzione ai lavoratori che si ammalano. L’importo dell’indennità è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi 20 giorni [mentre per quelli successivi è pari al 66%]. Spetta per un periodo massimo di 180 giorni. I primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal 4° giorno di assenza provvede l’INPS.
La domanda di malattia deve essere presentata alla Sede INPS competente per territorio entro e non oltre 2 giorni dalla data del rilascio del periodo di malattia, redatto dal medico di famiglia sull’apposito modello a lettura ottica. Tale modello, redatto dal medico, è composto da due copie: una deve essere consegnata all’INPS, l’altra al datore di lavoro o all’azienda agricola.
Ai lavoratori del settore agricolo l’indennità viene erogata dall’Istituto direttamente ai lavoratori o ai braccianti. Per quanto riguarda i lavoratori del settore non-agricolo, invece, i datori di lavoro del settore anticipano la prestazione in oggetto, compensando successivamente con l’Istituto gli oneri fiscali e previdenziali dovuti.
Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici dell’INPS o dell’ASL dalle 10 alle 12, e dalle 17 alle 19 (comprese domeniche e giorni festivi).

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