da "
EPAS Notizie" del
13/10/2003
La tutela della maternità
Indennità di maternità
L’astensione obbligatoria dal
lavoro per le lavoratrici in gravidanza deve essere presentata all’INPS
competente per territorio entro il settimo mese dello stato di gravidanza.
A
partire dal 1° giorno successivo al settimo mese di gravidanza, le lavoratrici
rimangono in maternità fino al 90° giorno di vita del neonato.
La legge
53/2000 ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di posticipare
l'astensione dal lavoro al mese precedente la data presunta del parto, fino a
quattro mesi dopo. Ciò a condizione che lo specialista ginecologo del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico responsabile della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso in cui la lavoratrice dipenda da
un'azienda soggetta a controlli sanitari (ad esempio: azienda industriale),
attestino che tale situazione non arreca pregiudizio alla salute della
lavoratrice e del nascituro.
Prima di presentare la domanda, bisogna
rivolgersi ad un medico abilitato dall’ASL di residenza per far compilare il
certificato medico di gravidanza presente nel modulo di
domanda.
Attenzione:
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici
dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), a partire dal 27 aprile
2001 (entrata in vigore Testo unico sulla maternità), spetta l'astensione
obbligatoria dal lavoro per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto. Spetta
per 5 mesi sia in caso di parto prematuro sia in caso di parto successivo alla
data presunta.
Alle lavoratrici parasubordinate dal 1° gennaio 1998 l'assegno
di parto è stato sostituito dall'indennità di maternità. Le lavoratrici iscritte
alla gestione separata dell'INPS - soggette al contributo del 14% comprensivo
dello 0,50%, quota utilizzata a finanziare la maternità, gli assegni per il
nucleo familiare e la malattia - possono fruire dell'astensione obbligatoria per
maternità per la durata di due mesi prima della data presunta del parto e tre
mesi dopo la nascita del bambino.
La prescrizione è annuale.
Nota
bene: per le sole lavoratrici del settore agricoltura, a differenza di tutte
le altre operanti negli altri settori, l’Istituto eroga l’indennità direttamente
alle lavoratrici medesime, a condizione che le stesse siano iscritte negli
elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di residenza da almeno due
anni, rispettivamente con almeno una giornata e cinquantuno giornate nel biennio
di riferimento. Durante il periodo di astensione, le lavoratrici non devono
svolgere alcuna attività lavorativa.
Indennità per astensione facoltativa (congedo
parentale)
L’astensione facoltativa dal lavoro delle lavoratrici in
puerperio deve essere presentata alla Sede INPS competente per territorio a
partire dal 91° giorno successivo alla data del parto.
Nei primi otto anni
di vita del bambino ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro; le
astensioni non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di dieci
mesi, aumentabili a undici.
L’indennità per astensione facoltativa può essere
richiesta dal padre del nascituro a condizione che la madre rinunci al periodo
di astensione facoltativa post-partum e che il datore di lavoro di questa
rilasci dichiarazione scritta che la lavoratrice ha optato di non godere
dell’astensione – dichiarazione da trasmettere alla Sede INPS dove viene
presentata la domanda.
L'indennità spetta per un periodo massimo complessivo
tra i genitori di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino.
In caso di
superamento dei sei mesi complessivi tra i genitori (fino a otto anni di età del
bambino) l'indennità è subordinata a determinate condizioni e in particolare al
reddito individuale del genitore richiedente che deve essere inferiore a 2,5
volte l'importo del trattamento minimo di pensione.
L'importo
Per le lavoratrici dipendenti l'indennità per astensione obbligatoria è pari
all'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione
obbligatoria.
Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette,
mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo
determinato la misura dell'indennità è pari all'80% delle retribuzioni
'convenzionali' stabilite anno per anno dalla legge; per le parasubordinate
l'indennità di maternità è di importo variabile a seconda dei contributi
accreditati.
L'indennità per astensione facoltativa è pari al 30% della
retribuzione media giornaliera.
L'indennità di maternità è pagata in genere
dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato dall'INPS tramite il
conguaglio dei contributi.
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette,
mezzadre e colone, artigiane e commercianti), alle colf, alle lavoratrici
agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e alle disoccupate o sospese
che non usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale e alle
parasubordinate, l'indennità è pagata direttamente
dall'INPS.
L'indennità di malattia
E’ la prestazione che
viene pagata in sostituzione della retribuzione ai lavoratori che si ammalano.
L’importo dell’indennità è pari al 50% della retribuzione media globale
giornaliera per i primi 20 giorni [mentre per quelli successivi è pari al 66%].
Spetta per un periodo massimo di 180 giorni. I primi 3 giorni sono a carico del
datore di lavoro, mentre dal 4° giorno di assenza provvede l’INPS.
La domanda
di malattia deve essere presentata alla Sede INPS competente per territorio
entro e non oltre 2 giorni dalla data del rilascio del periodo di malattia,
redatto dal medico di famiglia sull’apposito modello a lettura ottica. Tale
modello, redatto dal medico, è composto da due copie: una deve essere consegnata
all’INPS, l’altra al datore di lavoro o all’azienda agricola.
Ai lavoratori
del settore agricolo l’indennità viene erogata dall’Istituto direttamente ai
lavoratori o ai braccianti. Per quanto riguarda i lavoratori del settore
non-agricolo, invece, i datori di lavoro del settore anticipano la prestazione
in oggetto, compensando successivamente con l’Istituto gli oneri fiscali e
previdenziali dovuti.
Eventuali controlli possono essere effettuati dai
medici dell’INPS o dell’ASL dalle 10 alle 12, e dalle 17 alle 19 (comprese
domeniche e giorni festivi).
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