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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 06/12/2021

Assegno Unico: informazioni preliminari in attesa di ufficialità
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In attuazione della legge delega n. 46/2021, il Governo nel Consiglio dei Ministri dello scorso 18 novembre ha varato la bozza del decreto legislativo che prevede, a decorrere da marzo 2022, l’assegno unico e universale. La domanda per il riconoscimento dell’assegno decorre dal 1° gennaio 2022 e l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Secondo lo schema deliberato e in attesa di conferma, l’assegno sarà erogato mensilmente per il periodo compreso da marzo del 2022 a febbraio del 2023, dietro specifica domanda da presentare all’INPS. 
 

1. Requisiti soggettivi
In aggiunta al “carico” dei figli, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve rispettare congiuntamente e per tutto il perdurare del beneficio, i seguenti requisiti:
• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
• essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
• essere residente o domiciliato in Italia;
• essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

2. A chi spetta
Il suddetto assegno spetta a tutti i nuclei familiari per i seguenti figli a carico. Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE in corso di validità.
L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; in caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato. Anche i figli maggiorenni, fino al compimento dei 21 anni di età in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale, possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
Nell’eventualità di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, è necessario procedere alla comunicazione della modifica della composizione del nucleo attraverso apposita procedura telematica all’INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio.

3. Quanto spetta
Gli importi, a differenza di quanto accaduto finora, saranno unitari per tutti i nuclei familiari: 175 euro per figlio minorenne e 85 euro per figlio maggiorenne ai nuclei con Isee fino a 15mila euro, che scendono rispettivamente fino a 50 e 25 euro con il crescere dell'Isee fino e oltre 40mila euro.
Alle predette cifre si possono aggiungere delle maggiorazioni in base alle caratteristiche del nucleo familiare. In particolare per ogni figlio oltre il secondo: tra 85 euro (Isee fino a 15mila euro) e 15 euro mensili (Isee pari o oltre 40mila euro).
 

Per ogni figlio minorenne disabile spettano rispettivamente: 105 euro mensili se non autosufficiente; 95 euro mensili se disabile grave; 85 euro mensili se disabile medio. Per ogni figlio maggiorenne disabile fino a 21 anni d'età: 50 euro mensili.

Alle madri d'età inferiore a 21 anni: 20 euro mensili a figlio. Ai nuclei familiari con entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro: per ogni figlio minore tra 30 euro (Isee fino a 15mila euro) e zero euro mensili (Isee pari e oltre 40mila euro). Ai nuclei familiari con almeno 4 figli: 100 euro mensili.

C'è inoltre una ulteriore maggiorazione temporanea per le prime tre annualità (quindi sino al febbraio 2025) a favore dei nuclei familiari con Isee fino a 25mila euro e che, nel corso del 2021, hanno percepito l'Anf per figli minori.

4. Compatibilità
L’assegno è compatibile con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei che sono percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio congiuntamente ad esso, con le stesse modalità di erogazione del RDC, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno, la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.
Qualora fosse stata richiesta la suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell’assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale.

 

 


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