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L’INPS ha pubblicato le istruzioni e le precisazioni sull'indennità una tantum di 200 euro introdotta dal Decreto Aiuti (art. 33, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91). Inoltre, si precisa che il decreto-legge n.144/2022 prevede che tale indennità è incrementata di 150 euro se, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Le categorie di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS che hanno diritto all’indennità sono:
Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale. Inoltre, tali lavoratori devono avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021, che dà diritto a richiedere l’indennità una tantum di importo pari a 200 euro (articolo 33 del Decreto Aiuti). Qualora, invece, il suddetto reddito non sia stato superiore a 20.000 euro, sempre nel periodo d’imposta 2021, la predetta indennità di importo pari a 200 euro, sarà incrementata di ulteriori 150 euro, per un importo totale di 350 euro (secondo quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Aiuti Ter). Per la verifica del requisito reddituale, si specifica che dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti. Nel caso in cui invece il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS. Si precisa infine che l’indennità una tantum sarà corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento. Pertanto, ai fini dell’accertamento, l'INPS procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate e qualora risulti l’insussistenza dei requisiti previsti per l’accesso al beneficio, l’Istituto procederà al recupero delle somme nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti, l’interessato può proporre azione giudiziaria.