
da "
redazione epas" del
14/10/2003
Infortunio sul lavoro
Viene considerato infortunio sul lavoro, l’evento accidentale occorso al
lavoratore, in occasione di lavoro, per causa violenta e che produca un danno
alla salute.
Viene considerata “causa violenta” un’azione rapida e
concentrata nel tempo. che ha sconfitto la resistenza del corpo umano,
provocando di conseguenza delle lesioni al lavoratore.
La causa violenta, che
provoca l’infortunio, deve manifestarsi entro l’orario o il turno di lavoro. Per
il riconoscimento dell’infortunio occorre, altresì, che esista un collegamento
tra infortunio e attività lavorativa.
Infortunio in itinere.
Al
lavoratore è riconosciuto qualsiasi infortunio avvenuto durante il normale
percorso dall’abitazione al luogo di lavoro (cd. infortunio in itinere). È
riconosciuto anche l’infortunio durante il normale percorso tra due luoghi di
lavoro (se il lavoratore ha due rapporti di lavoro), durante il tragitto tra il
luogo di lavoro d quello di consumazione del pasto (in assenza di mensa
aziendale), ed infine l’infortunio verificatosi al di fuori del normale percorso
casa-lavoro, quando la deviazione è dovuta a causa di forza maggiore.
L’assicurazione opera anche quando il lavoratore utilizza un mezzo di trasporto
privato, purché necessitato.
Iter amministrativo.
Il lavoratore
è obbligato a dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro, di
qualsiasi infortunio accaduto, anche se di lieve entità. In caso contrario, il
lavoratore perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni
antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza
dell’infortunio.
Il lavoratore, deve far pervenire al datore di lavoro, la
copia dei certificati medici comprovanti l’inizio e la fine o l’eventuale
guarigione del predetto infortunio.
Se l’infortunio viene pronosticato
guaribile in più di tre giorni, il datore di lavoro è tenuto a denunciare
l’evento all’INAIL ed alle autorità di pubblica sicurezza, regola valida per
tutti i datori di lavoro, entro due giorni a decorrere dalla data di ricezione
del certificato medico. La predetta denuncia può essere anticipata via fax con
successivo recapito della denuncia in originale. Se la prognosi di guarigione è
superiore ai tre giorni, il termine per la denuncia decorre dalla data di
ricezione dell’ultima certificazione medica che accerta la mancata
guarigione.
Nel caso in cui dall’evento sia scaturita la morte
dell’assicurato, la denuncia deve essere obbligatoriamente trasmessa dal datore
di lavoro, entro le ventiquattro ore successive all’infortunio.
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