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Torna indietro    da "redazione epas" del 14/10/2003

Infortunio sul lavoro
Viene considerato infortunio sul lavoro, l’evento accidentale occorso al lavoratore, in occasione di lavoro, per causa violenta e che produca un danno alla salute.
Viene considerata “causa violenta” un’azione rapida e concentrata nel tempo. che ha sconfitto la resistenza del corpo umano, provocando di conseguenza delle lesioni al lavoratore.
La causa violenta, che provoca l’infortunio, deve manifestarsi entro l’orario o il turno di lavoro. Per il riconoscimento dell’infortunio occorre, altresì, che esista un collegamento tra infortunio e attività lavorativa.

Infortunio in itinere.
Al lavoratore è riconosciuto qualsiasi infortunio avvenuto durante il normale percorso dall’abitazione al luogo di lavoro (cd. infortunio in itinere). È riconosciuto anche l’infortunio durante il normale percorso tra due luoghi di lavoro (se il lavoratore ha due rapporti di lavoro), durante il tragitto tra il luogo di lavoro d quello di consumazione del pasto (in assenza di mensa aziendale), ed infine l’infortunio verificatosi al di fuori del normale percorso casa-lavoro, quando la deviazione è dovuta a causa di forza maggiore. L’assicurazione opera anche quando il lavoratore utilizza un mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

Iter amministrativo.
Il lavoratore è obbligato a dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro, di qualsiasi infortunio accaduto, anche se di lieve entità. In caso contrario, il lavoratore perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell’infortunio.
Il lavoratore, deve far pervenire al datore di lavoro, la copia dei certificati medici comprovanti l’inizio e la fine o l’eventuale guarigione del predetto infortunio.
Se l’infortunio viene pronosticato guaribile in più di tre giorni, il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’evento all’INAIL ed alle autorità di pubblica sicurezza, regola valida per tutti i datori di lavoro, entro due giorni a decorrere dalla data di ricezione del certificato medico. La predetta denuncia può essere anticipata via fax con successivo recapito della denuncia in originale. Se la prognosi di guarigione è superiore ai tre giorni, il termine per la denuncia decorre dalla data di ricezione dell’ultima certificazione medica che accerta la mancata guarigione.
Nel caso in cui dall’evento sia scaturita la morte dell’assicurato, la denuncia deve essere obbligatoriamente trasmessa dal datore di lavoro, entro le ventiquattro ore successive all’infortunio.

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