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L'INPS ha fornito le indicazioni amministrative in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, come previsto dal D.Lgs. n.105 del 2022.
In ragione delle modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico – finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
L’INPS precisa altresì che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri, a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e respinte nelle more della pubblicazione della circolare INPS del 20/03/2023, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla sede territorialmente competente.