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Il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, all’articolo 8, comma 1, riconosce un’indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023. L’indennità è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. In particolare, è riconosciuta ai lavoratori, appartenenti a una delle categorie come sopra meglio specificate, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 1° maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data. La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro. I lavoratori potenziali destinatari al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica.Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:
a) di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
b) di essere residente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
c) di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
d) di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
Si precisa che è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.