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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 17/07/2023

Reddito di Cittadinanza e Supporto Formazione e Lavoro, le novità per il 2023
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L’INPS ha chiarito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 sul Reddito di Cittadinanza. In particolare, dal 1° gennaio 2023 la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità.

Sono esclusi, da questa riduzione, i nuclei in cui all’interno vi siano componenti minorenni, persone con almeno sessanta anni di età e disabili (tabella 3 DPCM n.159/2013 allegata alla presente). Per tali nuclei e per i percettori di Pensione di cittadinanza, il beneficio continuerà ad essere erogato fino alla naturale scadenza. Si rammenta che, in ogni caso, l’erogazione non potrà proseguire oltre il 31 dicembre 2023, poiché come noto, dal 1° gennaio 2024 la prestazione verrà eliminata. Inoltre il predetto limite temporale delle sette mensilità non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS, tramite la piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente, tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023. Diversamente, l’erogazione della prestazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione. La legge di Bilancio 2023 ha stabilito che la componente prevista ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in affitto sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione.

Ciò premesso le modalità di attuazione di tale previsione è demandata ad apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pertanto fino all’adozione del suddetto decreto, l’integrazione continuerà ad essere corrisposta al nucleo beneficiario della prestazione. Inoltre, nei casi di variazione della condizione occupazionale, la legge di Bilancio 2023 ha previsto che nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell’importo a cui il nucleo ha diritto entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Pertanto, per la tipologia di contratti sopramenzionati, dovranno essere comunicati, mediante i modelli “Rdc-com esteso/ridotto”, solo i redditi che superino il limite massimo di 3.000 euro, per la parte eccedente tale limite. Come noto, l’art. 4 del D.L. n. 4/2019, subordina l’erogazione del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilità da parte dei componenti del nucleo nella fascia tra i 18 e i 65 anni e all’adesione ad un percorso personalizzato all’inserimento lavorativo.

Con riferimento agli obblighi formativi sopracitati, la Legge di Bilancio 2023 impone l’obbligo, dal 1° gennaio 2023 di inserimento in un corso di formazione o riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, per un periodo di sei mesi. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il diritto alla prestazione decade per tutto il nucleo.

Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2023, gli appartenenti alla fascia di età 18-29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, che non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, per consentire l’erogazione della prestazione, hanno l’obbligo d’iscrizione e frequenza a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

Pertanto, in fase di presentazione della domanda sarà necessario indicare i soggetti del nucleo che non hanno adempiuto al suddetto obbligo di istruzione e non siano ancora iscritti a un percorso di istruzione degli adulti di primo livello. In tali ipotesi, sia che si tratti del richiedente o di un componente del nucleo, la quota di RdC relativa a quest’ultimi, non verrà erogata fino a che l’obbligo non sarà rispettato.

La stessa penalità verrà applicata nel caso in cui la mancanza del requisito sia verificata in corso di erogazione della prestazione. Si rammenta dunque che ogni variazione relativa ai componenti tenuti all’obbligo scolastico dovrà essere comunicata mediante modello “Rdc-com esteso” entro 30 giorni dalla variazione.

Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto dal 1° settembre 2023, l’istituzione della prestazione di “Supporto Formazione e Lavoro”, il quale consiste nell’erogazione di un contributo economico di 350 euro, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Il beneficio sarà erogato per tutta la durata dei programmi formativi sopra indicati e, comunque, entro un limite massimo di dodici mensilità, mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.

Tale misura sarà utilizzabile:

• dai componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI);

• dai componenti dei nuclei che percepiscono l’ADI che non sono calcolati nella scala di equivalenza i quali decidono di partecipare ai percorsi di inclusione sociale e professionale sopra indicati e che non siano obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa (come previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 48/2023).

Tale prestazione è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

 

 

 


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