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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 10/06/2024

Domande riscatto periodi non coperti da contribuzione, cosiddetta Pace contributiva
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Legge di Bilancio 2024, tra le norme che disciplinano la riforma del sistema previdenziale, ha introdotto nuovamente nell’ordinamento, per il biennio 2024-2025, l’istituto del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. Infatti, come noto, tale disciplina era già stata già introdotta dall’art. 20, commi da 1 a 5, del D.L. 4/2019, la quale aveva previsto il riscatto per il triennio 2019-2021.

I lavoratori interessati alla normativa in oggetto sono gli iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, o alla gestione lavoratori autonomi, o alla Gestione separata. Sono invece escluse le casse professionistiche e gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o Fondi previdenziali dell’UE. Tali soggetti devono avere almeno un contributo obbligatorio versato nella gestione pensionistica in cui è esercitata facoltà di riscatto e nessuna anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996. Inoltre, non devono essere titolari di pensione diretta in qualsiasi Gestione obbligatoria.

Il periodo oggetto di riscatto può essere ammesso nella misura massima di 5 anni e deve essere ricompreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto). Inoltre, può essere anche anteriore alla data del primo contributo o successivo ad esso, purché sia sempre ricompreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023. Naturalmente, il periodo da ammettere a riscatto, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa volontaria o da riscatto non solo presso il Fondo in cui è presentata la domanda stessa, ma anche in qualsiasi altra forma previdenziale obbligatoria (comprese le Casse professionali e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari stati membri o dei Paesi convenzionati). Infine sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo, di conseguenza non si può esercitare tale diritto per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto, pertanto nella suddetta fattispecie operano gli istituti già previsti (regolarizzazione contributiva o costituzione rendita vitalizia).

I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il sistema di calcolo contributivo.

Il relativo onere è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

La domanda di riscatto può essere presentata presso gli Istituti di Patronato dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, sia dal diretto interessato, che dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini, inoltre, per i lavoratori del settore privato, la domanda può essere presentata anche dal datore di lavoro. Nei casi in cui l’istanza non sia presentata dal diretto interessato, questa dovrà essere corredata dal consenso del soggetto per cui viene richiesto il riscatto.

In aggiunta a ciò, l’onere delle domande presentate nella suddetta finestra temporale, è deducibile fiscalmente dal reddito complessivo di chi lo sostiene.

L’onere di riscatto può essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi. Una volta saldato l’onere, l’Istituto provvederà ad accreditare il periodo riscattato con i relativi effetti di legge. Nel caso in cui si interrompa il versamento dell’onere verrà riconosciuto un accredito contributivo pari all’importo versato.

Non è possibile rateizzare se i contributi servono all’immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in un’unica soluzione. Infine, per quanto riguarda gli aspetti come i termini di versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti, occorrerà fare riferimento alla normativa che disciplina la generalità dei riscatti.

 


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