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Torna indietro    da "redazione epas" del 14/10/2003

Indennità per inabilità
L'indennità per inabilità temporanea.
L’indennità giornaliera viene corrisposta quando il danno causato da infortunio o malattia professionale (escluse silicosi e asbestosi) determini un’inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto di attendere al lavoro. L’azienda è tenuta a pagare l’intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale e il 60% per i successivi tre giorni. Dal quarto fino al novantesimo giorno l’INAIL eroga l’indennità nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera percepita nei quindici giorni precedenti l’evento, mentre dal 91° giorno in poi la misura è pari al 75% della retribuzione.
La generalità dei contratti di lavoro prevede l’integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione. Il pagamento da parte dell’INAIL dovrebbe avvenire, in via posticipata, a periodi non eccedenti i 7 giorni e in ogni caso non oltre il ventesimo giorno da quello dell’infortunio. L’indennità cessa a decorrere dal giorno in cui, secondo il giudizio del medico, il prestatore d’opera è in grado di riprendere il proprio lavoro.

L'indennità per inabilità permanente
Circa la corresponsione della rendita per inabilità permanente è necessario distinguere due diversi periodi entro cui si sono verificati l’infortunio o la malattia professionale.
CASI ANTECEDENTI IL 25/07/2000
Per i casi precedenti il 25/07/2000 si applicano le norme stabilite dal Testo Unico n. 1124/1965. Se a causa dell’infortunio o della malattia professionale i postumi sono valutati nella misura minima del 10% , e fino al 100%, , al lavoratore spetta una rendita per postumi permanenti. Il calcolo della rendita viene effettuato tenendo conto del punteggio riconosciuto e della retribuzione annua relativa ai dodici mesi precedenti l’infortunio o il manifestarsi della malattia. Se il grado di inabilità è riconosciuto in misura inferiore al 10% al lavoratore non spetta alcuna rendita.
CASI SUCCESSIVI AL 25/07/2000.
Per i casi successivi al 25/07/2000 si applicano le norme stabilite dalla nuova legge n. 38/2000, in vigore dal 25/07/2000, che ha introdotto l’indennizzo del danno biologico (risarcimento del danno alla persona). In questo caso è prevista la liquidazione di due possibili indennizzi:

  • in capitale: viene liquidato un indennizzo una tantum per i danni valutati tra il 6% e il 15%;
  • in rendita: l’indennizzo mediante una rendita mensile al lavoratore è previsto per i casi in cui il danno sia almeno del 16%, e sino al 100%. La rendita è costituita da due quote: una è relativa al danno biologico, l’altra per le conseguenze patrimoniali calcolata sui parametri della retribuzione e della specifica tabella dei coefficienti.

 Non è previsto alcun indennizzo in caso di danno inferiore al 6%.


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