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Area Operatori![]() |
L'indennità per inabilità permanente
Circa la
corresponsione della rendita per inabilità permanente è necessario distinguere
due diversi periodi entro cui si sono verificati l’infortunio o la malattia
professionale.
CASI ANTECEDENTI IL 25/07/2000
Per i casi precedenti
il 25/07/2000 si applicano le norme stabilite dal Testo Unico n. 1124/1965. Se a
causa dell’infortunio o della malattia professionale i postumi sono valutati
nella misura minima del 10% , e fino al 100%, , al lavoratore spetta una rendita
per postumi permanenti. Il calcolo della rendita viene effettuato tenendo conto
del punteggio riconosciuto e della retribuzione annua relativa ai dodici mesi
precedenti l’infortunio o il manifestarsi della malattia. Se il grado di
inabilità è riconosciuto in misura inferiore al 10% al lavoratore non spetta
alcuna rendita.
CASI SUCCESSIVI AL 25/07/2000.
Per i casi
successivi al 25/07/2000 si applicano le norme stabilite dalla nuova legge n.
38/2000, in vigore dal 25/07/2000, che ha introdotto l’indennizzo del danno
biologico (risarcimento del danno alla persona). In questo caso è prevista la
liquidazione di due possibili indennizzi:
Non è previsto alcun indennizzo in caso di danno inferiore al 6%.