Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected]
Numero Verde 800 029661

 I Vostri diritti sono i Nostri doveri!

»Home »News
»Chi siamo »link utili
»Attività »Cookie Policy
»Privacy Notice
WISTLEBLOWING Amministrazione Trasparente
giovedì 1 maggio 2025    Italiano Francese English Spagnolo Tedesco
x-CHIUDI
Indietro  Stampa  Stampa PDF    A | A | A |
Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 17/04/2025

Bonu nuovi nati, al via le domande
img

L’INPS ha fornito indicazioni sulla disciplina del “Bonus nuovi nati” e sulla presentazione delle relative domande.I potenziali beneficiari del Bonus nuovi nati possono essere: cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia.Inoltre, con riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, possono accedere al “Bonus nuovi nati” anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno. Ai fini del beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale. Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, gli stessi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Qualora nei confronti dei suddetti soggetti risulti accertata la decorrenza del requisito della residenza anagrafica in data precedente o pari al 31 dicembre 2020, non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale successivamente al 31 dicembre 2020 si applicano le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Alla data di presentazione della domanda del “Bonus nuovi nati” il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Considerata la finalità della norma di incentivare la natalità in Italia, tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda.

Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati è necessario un ISEE del nucleo in cui è presente il figlio per il quale si chiede il contributo, che non sia superiore a 40.000 euro annui, escludendo dalla determinazione dell’indicatore le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU). Per la verifica del requisito economico si tiene conto dell’indicatore ISEE minorenni, neutralizzando da tale indicatore gli importi dell’AUU erogati ai componenti del nucleo.

Per accedere al Bonus nuovi nati, il figlio deve essere nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Per le adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.

Con riferimento alle adozioni si evidenzia che in presenza di un provvedimento di affido preadottivo viene assunta come data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui all’articolo 22, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Invece, per le adozioni internazionali viene assunta come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. In sede di prima attuazione, per i minori adottati a decorrere dal 1° gennaio 2025 con provvedimento di affido preadottivo antecedente a tale data è possibile richiedere il “Bonus nuovi nati” con riferimento alla data della sentenza di adozione (che è temporalmente successiva ai provvedimenti sopra specificati). Il “Bonus nuovi nati” è erogato su presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato e può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori. Nel caso di genitori non conviventi il suddetto beneficio può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità o avere presentato preliminarmente una DSU per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minori in cui è presente il figlio cui è riferito l’evento.  Si rammenta che per le nascite verificatesi fino al 17 aprile 2025, le domande dovranno essere inoltrate entro 60 giorni.

Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario. Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per accedere alla misura. Inoltre, nel caso di permessi scaduti alla data di presentazione dell’istanza, considerato che gli effetti dei diritti esercitati in attesa della definizione del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso, è necessario dichiarare di avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e gli estremi della ricevuta della richiesta o del cedolino, nonché:

  • l’evento (nascita, adozione o affido preadottivo);
  • i dati del figlio cui è riferito l’evento;
  • la residenza continuativa in Italia del richiedente e del figlio dalla data dell’evento alla data di presentazione della domanda;
  • il possesso di un ISEE in corso di validità o di avere presentato la DSU per il calcolo ISEE per le prestazioni ai minori.

L’Istituto procederà all’erogazione del “Bonus nuovi nati” in ragione dell’ordine cronologico di arrivo (data e ora) delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse stanziate nell’anno di presentazione della domanda.

 


Ascolta Ascolta questo testo: (voce maschile) | (voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news


FNA Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura