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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 06/05/2025

La nuova Prestazione Universale, misura e gestione degli arretrati
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La nuova Prestazione Universale è una misura riconosciuta a favore dei soggetti anziani con età anagrafica pari o superiore a 80 anni, titolari di indennità di accompagnamento, in possesso di un ISEE sociosanitario ordinario non superiore a 6.000 euro a cui è stato riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo. Inoltre la medesima, una volta riconosciuta, assorbe l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, erogate dagli ATS per remunerare il lavoro di cura svolto dagli operatori titolari di un rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale. Pertanto, in sede di domanda l’interessato dovrà espressamente optare per il riconoscimento della Prestazione Universale in sostituzione dei predetti benefici. L’esercizio dell’opzione comporterà la cessazione dell’erogazione degli stessi, ma è reversibile e il beneficiario può rinunciare presentando specifica richiesta all’INPS tramite l’apposita funzione disponibile sul portale dell’Istituto. In tale caso, l’INPS provvede alla sospensione della quota integrativa prevista dalla Prestazione Universale, ripristinando l’indennità di accompagnamento e, contestualmente, comunicherà al competente ATS la rinuncia per assicurare anche il conseguente ripristino degli ulteriori contributi già riconosciuti in precedenza. L’ATS, quindi, provvederà a portare a conoscenza dell’INPS l’esito del ripristino e la relativa decorrenza ai fini dell’eventuale pagamento della Prestazione Universale - quota integrativa - spettante per il periodo intercorrente fra la data di sospensione e la data dell’effettiva riattivazione dei contributi. Inoltre, al fine di escludere la duplicazione di fruizione di prestazioni incompatibili, i titolari della Prestazione Universale, in sede di domanda dovranno altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di percepire/non percepire altri contributi riassorbibili di cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234/2021.A seguito dell’invio della domanda vengono effettuati i controlli centralizzati e automatizzati sui requisiti di accesso alla prestazione. In tutte le ipotesi in cui la domanda non superi i suddetti controlli, la stessa verrà inviata alle strutture territoriali dell’Istituto per effettuare le dovute ulteriori verifiche. Se anche a seguito di tale ulteriore istruttoria non dovessero risultare soddisfatti i requisiti indicati dalla legge, la Struttura territoriale emette il provvedimento di reiezione della richiesta di prestazione. Il richiedente la Prestazione Universale deve essere in possesso al momento della presentazione della domanda di un’attestazione ISEE sociosanitario ordinario (non ristretto), in corso di validità, non superiore a 6.000 euro. L’Istituto ha comunicato che, per i soli mesi di gennaio e febbraio in mancanza dell’ISEE sociosanitario dell’anno corrente valido, era possibile fare riferimento a quello con scadenza al 31 dicembre dell’anno precedente. Diversamente, dal mese di marzo, il beneficiario deve obbligatoriamente essere in possesso dell’ISEE valido per l’anno in corso, pena la sospensione dell’erogazione della prestazione. Inoltre, il pagamento riprenderà regolarmente, con efficacia retroattiva dal momento della presentazione della nuova DSU correttamente attestata e non superiore a 6.000 euro, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti richiesti per accedere alla prestazione. Nel caso di una nuova DSU a cui consegue un ISEE superiore a 6.000 euro il beneficio decade. Il controllo relativo alla titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento è effettuato sulla base delle informazioni a disposizione negli archivi dell’Istituto.

La Prestazione Universale è composta dalle seguenti due quote:

•una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento che viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;

•una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, per un importo attualmente pari a 850 euro mensili, che viene erogata tramite specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.

La quota integrativa è finalizzata a:

a)remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici per almeno 15 ore settimanali, con mansioni di assistenza alla persona, titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015;

b) acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale.

Tenuto conto che la normativa prevede un obbligo di rendicontazione della spesa sostenuta è necessario che, ai fini del pagamento degli arretrati, si trasmetta all’Istituto la documentazione giustificativa della spesa sostenuta nel periodo di riferimento degli arretrati, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.Si ricorda che le due modalità di spesa sono alternative e non possono essere utilizzate contemporaneamente all’interno del medesimo mese.

In entrambi i casi, per poter allegare la documentazione per la rendicontazione della spesa relativa alla quota integrativa, il richiedente deve selezionare la domanda di Prestazione Universale, accedere alla sezione “Variazioni e integrazioni” ed entrare nella pagina di modifica relativa agli allegati. In tale sezione si può selezionare la tipologia di documento da allegare secondo le modalità indicate. A tale proposito l’Istituto comunica che con successivo messaggio avviserà dell’attivazione di tale funzione di allegazione.Inoltre, in sede di allegazione il richiedente deve dichiarare che per le spese rendicontate non ha richiesto rimborsi ad altro Ente pubblico.Ai fini dello sblocco degli arretrati bisognerà attendere che l’Istituto verifichi la correttezza e completezza della documentazione allegata, nonché la coerenza degli importi richiesti e nel caso di rapporto di lavoro domestico deve effettuare anche i controlli circa la corretta costituzione del rapporto di lavoro, per almeno 15 ore settimanali, e l’eventuale pagamento dei contributi qualora scaduti i relativi termini di legge.Qualora dal controllo emergano incongruenze, la sede INPS procede al blocco definitivo delle mensilità per cui si sono riscontrate anomalie.Terminata la fase di controllo e sbloccati gli arretrati viene inviata una lettera all’interessato contenente l’esito dei controlli e la relativa motivazione, e i ratei spettanti.

 

 


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