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L’INPS, con recente circolare ha comunicato i chiarimenti riguardano gli autonomi che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali di artigiani o commercianti nell’anno 2025. La riduzione, prevista dalla legge di bilancio 2025, vale il 50% della contribuzione IVS per i primi tre anni dall’iscrizione e non può essere cumulata con altri sconti (es. quello del 35% per i forfetari o dello stesso 50% per i soggetti ultra 65enni già pensionati). Lo rende noto l’Inps, tra l’altro, nella Circolare n. 83/2025 in cui spiega che lo sconto è facoltativo (infatti è richiesto a domanda dell’interessato) e vale anche per i contribuenti che versano sul minimale. In tal caso, tuttavia, si verifica anche il dimezzamento dell’anzianità utile a pensione (da un anno a sei mesi).
Lo sconto contributivo, è stato introdotto dall’articolo 1, co. 186 della legge n. 207/2024 e concerne i soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli esercenti attività commerciali. Consiste nella possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50% per i primi tre anni dall’iscrizione.
La riduzione, spiega l’Inps, spetta ai:
Per il conseguimento dello sgravio previsto occorre:
Le due condizioni, devono sussistere congiuntamente. Sono, quindi, esclusi i lavoratori che, pur avendo avviato una nuova attività individuale o societaria nel 2025, siano già stati iscritti in passato ad una delle predette gestioni artigiani o commercianti a qualsiasi titolo. Inoltre, a tal fine è irrilevante l’essere transitati dal ruolo di collaboratore a quello di titolare o viceversa né, tantomeno, la mutata carica giuridica nell’ambito della compagine societaria e la circostanza che l’iscrizione si realizzi una gestione diversa da quella passata (es. si è stati iscritti alla gestione artigiani e ora si chiede l’iscrizione alla gestione commercianti).
Se la data di avvio dell’attività e quella di iscrizione alla gestione non coincidono l’agevolazione spetta a condizione che entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. La stessa verrà, inoltre, riconosciuta a favore di coadiutori e coadiuvanti familiari che inizino a prestare attività lavorativa nel corso del 2025 in aziende già attive.
Per accedere all’incentivo occorre presentare apposita domanda, infatti l’applicazione agevolata non è prevista d’ufficio e l’istanza deve essere inviata da parte del titolare del nucleo aziendale accedendo al Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), il cui rilascio sarà a breve reso disponibile dall’Istituto. Nella domanda l’interessato dovrà autocertificare il possesso dei predetti requisiti. Attraverso il medesimo portale, poi, i richiedenti potranno verificare l’esito dell’istanza.
L’Inps spiega che i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e che intendono presentare la relativa istanza, possono già effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta. Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.
Come già precisato, la riduzione è pari al 50% della quota di contribuzione IVS, cioè il 24% calcolato sul reddito annuo imponibile o sul minimale annuo (18.555€ per il 2025) a seconda dei casi. La riduzione invece non interessa il contributo di 7,44€ annui per il finanziamento della maternità e l’aliquota aggiuntiva (0,48%) dovuta dai commercianti per il finanziamento dell’indennizzo per la cd. “rottamazione delle licenze”.
L’agevolazione dura tre anni decorrenti dalla data di iscrizione alla gestione e, quindi, dalla data di decorrenza dell’obbligo contributivo (che, come detto, potrebbe anche essere successiva all’avvio dell’attività purché entro il 31 dicembre 2025).
L’INPS precisa che per continuare ad usufruire dell’agevolazione, i mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità. Ciò significa che il beneficiario può cambiare impresa e/o attività svolta (es. da collaboratore a titolare o socio) ed anche gestione (da commercianti ad artigiani o viceversa) ma per mantenere il beneficio le operazioni non devono determinare alcuna interruzione della copertura contributiva mensile. Ad esempio, è possibile cessare l’attività il 5 febbraio 2027 ed aprirne una nuova il 15 marzo 2027 senza perdere il diritto al beneficio (cosa che avverrebbe, invece, ove la nuova attività venisse avviata nell’aprile 2027 per la presenza di un mese di mancanza di copertura contributiva).
Pertanto, chi aderisce alle disposizioni previste dalla norma di bilancio 2025, risparmierà per tre anni il 50% dei contributi IVS ma, contemporaneamente, dovrà accettare anche una riduzione della misura della pensione. Nel sistema contributivo, infatti, il montante che si accantona per la pensione è pari ai versamenti effettuati dai lavoratori autonomi. Ad esempio, un artigiano che versa sul minimale (18.555 euro) nel 2025 dovrebbe versare una contribuzione IVS pari a 4.453,2 euro. Aderendo alla riduzione dimezzerà il costo a 2.226,6 euro ma si vedrà accreditati solo sei mesi ai fini dell’anzianità in luogo di dodici mesi.
L’INPS conferma, inoltre, che sarà rilasciato un modello anche per rinunciare all’agevolazione. In tal caso l’interessato perderà il diritto al beneficio a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Inoltre, l’Istituto ha precisato che la riduzione è incompatibile con le riduzioni già previste dalla legge per artigiani e commercianti. Si tratta in particolare della riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai soggetti ultra 65enni già pensionati o al regime forfetario previdenziale che, come noto, riconosce una riduzione del 35% per i contribuenti che hanno aderito al medesimo regime fiscale. L’incompatibilità, tuttavia, è riferita al lavoratore singolo e non all’intero nucleo aziendale potendo, quindi, coesistere ad esempio l’agevolazione del forfetario per il lavoratore titolare già attivo al 31 dicembre 2024 e quella del 50% per il nuovo collaboratore familiare che si iscrive nel 2025 alla gestione.
L’INPS spiega che possono presentare domanda per il regime contributivo agevolato anche i contribuenti che, prima del 24 aprile 2025, abbiano già richiesto l’adesione al regime forfetario previdenziale. In tal caso, al termine della fruizione dell’agevolazione, in via eccezionale, gli interessati potranno fruire nuovamente del regime forfetario previdenziale.
La riduzione, infine, è concedibile solo se l’importo spettante non supera il limite massimo di 300.000 euro, previsto dalla normativa comunitaria in materia aiuti de minimis, nell’arco di tre anni solari dalla data di concessione dell’aiuto.