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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 13/05/2025

Gestione dipendenti pubblici. Ulteriori chiarimenti sulla Costituzione posizione assicurativa
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L’INPS ha fornito dei chiarimenti in merito alla Costituzione Posizione Assicurativa. Tali chiarimenti fanno seguito all’abrogazione della costituzione della posizione assicurativa dall’ex-Inpdap al FPLD prevista dalla legge n. 322/1958. La norma, come noto, consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione nel FPLD per i dipendenti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione. Per effetto dell’abrogazione, la norma continua a trovare applicazione nei confronti degli assicurati che abbiano cessato il rapporto di pubblico impiego entro il 30 luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione.

Occorre distinguere due casi:

• per gli iscritti alla Cassa Stato (CTPS) la costituzione della posizione assicurativa opera d’ufficio, ed è obbligatoria salvo l’assicurato abbia maturato la contribuzione minima per il diritto alla pensione di vecchiaia;

• per gli iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) la CPA opera solo previa domanda dell’interessato e pertanto può essere presentata anche dopo il 30 luglio 2010.

Al riguardo, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 e senza avere maturato il diritto a pensione, di presentare una domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari e in costanza di tali versamenti, avanzare una domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo).

Si rammenta che gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso l’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi o di accredito figurativo oltre i termini decadenziali previsti dalle norme. A tali assicurati è consentito presentare però domanda di versamento dei contributi volontari. Tuttavia, anche in questo caso, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo), in quanto è stato confermato che per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze.

 


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