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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 20/02/2025

Novità ADI e SFL legge di Bilancio 2025 – precisazioni dell’INPS
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Novità in materia di ADI e SFL per il 2025. L’INPS sta provvedendo ad aggiornare i modelli di domanda ADI e SFL e dei modelli ADI-Com (ridotto e esteso).La legge di Bilancio 2025 in merito all’ADI, ha innalzato la soglia del reddito familiare a 10.140 euro, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla DSU resa ai fini ISEE. Pertanto, ai fini della verifica del diritto e della determinazione dell’importo mensile, la procedura dell’ADI accerta che i suddetti nuclei familiari abbiano un reddito familiare inferiore alla soglia di 10.140 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza, per poi determinare la quota riferita al supporto economico e alla quota di integrazione per il pagamento del canone di locazione, nelle seguenti modalità:

  • per la determinazione della quota di integrazione del reddito familiare (quota A), si procede alla moltiplicazione degli importi del reddito familiare (come incrementati dalla legge di Bilancio 2025 a 6.500 euro, o 8.190 euro in caso di nucleo familiare composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), con il parametro della scala di equivalenza dell’ADI del nucleo familiare. L’importo spettante è determinato dalla differenza tra l’importo risultante dalla moltiplicazione di cui sopra e il reddito del nucleo familiare. Nel caso in cui la differenza determini un valore negativo, l’importo della quota di integrazione del reddito è pari a zero;
  • l’integrazione del canone di locazione (quota B) è riconosciuto fino all’importo di 3.640 euro e, tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

La legge di Bilancio 2025 ha stabilito che la prestazione di SFL “… è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso". Pertanto, la proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, solo ed esclusivamente ai percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che alla scadenza dei dodici mesi risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato (infatti, non ha rilevanza la frequentazione di altre iniziative di politica attiva, compresi i tirocini, diverse dalla frequenza di un corso di formazione). Oltre alle sopra citate novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni sulle nuove modalità di gestione relative all’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura. 

A.   Attribuzione d'ufficio del parametro 0,40 della scala di equivalenza anche nelle ipotesi in cui la presenza del componente con carico di cura non risulti dichiarata in domanda.

L’Istituto ha chiarito che, è stata avviata la nuova gestione dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura per le domande in stato “accolta” e in corso di pagamento, nonché per le nuove domande in cui il carico di cura non sia stato dichiarato nel modello di domanda dell’ADI. Nello specifico:

•    il parametro 0,40, quando attribuito d’ufficio, in presenza dei requisiti richiesti, viene applicato al componente a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza nel nucleo familiare dell’ADI (il richiedente). Tuttavia, in fase di analisi multidimensionale del nucleo familiare, i servizi sociali possono confermare o modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo. Anche le successive variazioni devono essere gestite a cura dei servizi sociali, motivo per il quale l’Istituto ha provveduto a eliminare la relativa sezione dal modello di comunicazione “ADI -Com esteso”;

•    per le domande già accolte e in corso di pagamento, laddove non sia stato attribuito il carico di cura e siano invece presenti le condizioni per riconoscerlo d’ufficio, si procederà al ricalcolo degli importi spettanti sulle mensilità pregresse, integrando il beneficio economico già corrisposto e i relativi importi verranno erogati a conguaglio, in unica soluzione;

•    nei casi in cui la mancata indicazione del carico di cura abbia determinato il rigetto della domanda dell’ADI per il superamento della soglia dei requisiti economico/reddituali, si procederà d’ufficio a riesaminare la relativa domanda, applicando il coefficiente dello 0,40 sulla scala di equivalenza, con conseguente rielaborazione della soglia di reddito familiare. In tali casi, le domande respinte potranno passare in stato “accolta” con l’erogazione della prima mensilità e la conseguente elaborazione di tutte le mensilità arretrate dovute, fino al raggiungimento della mensilità di competenza corrente. Si evidenzia inoltre che, nei casi suddetti casi, qualora si riscontri la presenza di un’ulteriore domanda di ADI, avente data successiva alla prima istanza “respinta”, si procederà comunque al riconoscimento delle mensilità precedentemente spettanti fino al raggiungimento della prima mensilità erogata sulla domanda successiva in corso di pagamento. A questo punto, la procedura ADI porrà in decadenza la prima domanda con motivazione “Al momento della presentazione della domanda o in fase istruttoria, il richiedente o un altro componente risulta già presente in altra domanda di ADI”, e le liquidazioni proseguiranno sulla domanda proposta successivamente.

 

B.   Aggiornamento del modello di domanda dell’ADI – Condizioni di svantaggio

Nel modello di domanda dell’ADI, nella sezione relativa alla condizione di svantaggio, è stato inserito l’elenco delle Strutture sanitarie di primo livello, associandovi quelle di secondo livello. Inoltre, nel servizio “Assegno di Inclusione (ADI)”, nella sezione “Manuali utente ed altri documenti”, l’Istituto ha pubblicato l’intera articolazione delle Strutture sanitarie che possono avere rilasciato la certificazione/attestazione della condizione di svantaggio. Infine, sono stati previsti due nuovi campi a testo libero, ove può essere indicato il dettaglio della Struttura che ha rilasciato la relativa attestazione. Le informazioni inserite in tale campo sono visualizzabili esclusivamente dagli operatori delle Strutture competenti per la relativa verifica.


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