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La legge di Bilancio 2025, ha modificato la normativa sull’incentivo al posticipo del pensionamento determinato un’estensione della platea dei soggetti che possono accedere alla misura in argomento. In particolare, i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che, entro il 31 dicembre 2025, maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile (Quota 103), o alla pensione anticipata (di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico, producendo così i seguenti effetti:
• il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola (restando fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro);
• gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione e le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.
Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile (Quota 103) o della pensione anticipata, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile del relativo trattamento pensionistico. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima. La facoltà di rinuncia costituisce il presupposto applicativo dell’incentivo al posticipo del pensionamento. La stessa può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984), o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali), o conseguita l’età per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. Inoltre, la suddetta facoltà ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore (sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente) e, pertanto, nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro. La facoltà di rinuncia è in ogni caso revocabile e gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.
L’incentivo in oggetto si applica a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che si trovano congiuntamente nelle seguenti condizioni:
L’incentivo consiste nell’abbattimento totale della quota di contribuzione IVS dovuta dal lavoratore che gli viene interamente corrisposto dal datore di lavoro, con la retribuzione. Tali somme non sono imponibili né ai fini contributivi, né ai fini fiscali. Lo stesso cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
• esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
• raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia (nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali), o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli (nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione);
• al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 (a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019).
Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non incidono sulla retribuzione pensionabile. Pertanto, la fruizione di tale prestazione non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile; mentre, con riferimento alla quota di pensione contributiva, l’esonero produce effetti sul montante contributivo individuale che viene determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.
In relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si precisa che l’incentivo in trattazione si caratterizza come intervento generalizzato che non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina in esame, poichè trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche che, come tali, non sono riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e non incidono sulla concorrenza.
L’incentivo non è strutturalmente compatibile con ulteriori esoneri dal versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore. Pertanto, ne deriva che nelle diverse ipotesi in cui sia già previsto un abbattimento totale o parziale della predetta quota di contribuzione, l’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.