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La legge di Bilancio 2025 è intervenuta modificando l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, la cui disciplina era stata introdotta dal d. lgs. n. 175/2023. In particolare, la manovra finanziaria ha cambiato alcuni requisiti di accesso, nonché le modalità di calcolo della durata della prestazione e il termine ultimo per la presentazione della relativa domanda, abrogando inoltre le misure di politica attiva per i percettori dell’indennità.
Preliminarmente, si rammenta che i lavoratori interessati devono presentare domanda all’INPS a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ogni anno (e laddove il 30 aprile cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo). Pertanto, per il 2025 la domanda poteva essere presentata entro il 30 aprile 2025. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Inoltre, in ragione dei termini indicati dalla norma sopra richiamata, si precisa che l’applicativo sarà disponibile dal mese di gennaio fino al 30 aprile di ogni anno. Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario. L’istruttoria delle domande riferite all’anno di competenza, viene avviata nel mese di maggio e termina con la valutazione dell’Istituto effettuata entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle istanze. Inoltre, come descritto nella tabella dedicata ai requisiti della presente circolare, in fase di invio della domanda e ai fini dell’ammissibilità della stessa, il richiedente dovrà rilasciare le dichiarazioni di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 previste dalla legge, in merito alla sussistenza dei requisiti di accesso all’indennità. Infatti, si precisa che l’IDIS è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento e che, per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, l'INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni. Nell’ipotesi in cui risulti l’insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, l’Istituto avvierà la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le ulteriori sanzioni, anche penali, legislativamente previste. Poiché dall’anno 2025 l’IDIS è diventata un’indennità strutturale e permanente, si forniscono le indicazioni dell’INPS sui requisiti d’accesso alla prestazione in oggetto. Sono destinatari dell’IDIS, i seguenti lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS):
L’articolo 1, comma 611, della legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo n. 175/2023, riformulando sia il requisito reddituale che il requisito contributivo.
Pertanto, di seguito si elencano i requisiti in vigore dal 1° gennaio 2025, che i sopra citati destinatari devono congiuntamente possedere al momento della presentazione della domanda ai fini del riconoscimento dell’IDIS:
In merito, si precisa che deve intendersi il reddito complessivo ai fini IRPEF e non il solo reddito connesso all’attività da lavoro per cui è prevista l’iscrizione al FPLS e il possesso di tale requisito reddituale dovrà essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in sede di presentazione della domanda. Avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al FPLS. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) nel medesimo anno. Pertanto, per il perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili i contributi previdenziali accreditati al FPLS, con esclusione di quelli connessi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Sono altresì considerati utili i contributi versati al FPLS relativi a rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità. Infine, si considerano utili anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati, riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore. Avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS. Al riguardo, si fa presente che il reddito da lavoro preso a riferimento per determinare la prevalenza è il reddito complessivo da lavoro connesso allo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS. Il possesso di tale requisito dovrà essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in sede di presentazione della domanda. Non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità.
Al riguardo, si evidenzia che il requisito si intende soddisfatto solo laddove il richiedente l’IDIS non sia stato titolare, neanche per un breve arco temporale ricadente nell’anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, si fa presente che l’accesso alla misura in argomento non è preclusa in presenza di svolgimento di attività lavorativa alla data di presentazione della domanda, in quanto l’IDIS non ha la finalità, a differenza della NASpI, di indennizzare i periodi di disoccupazione successivi alla cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, bensì quella di indennizzare periodi di non lavoro riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Occorre non essere titolare di trattamento pensionistico diretto (anche pro quota) alla data di presentazione della domanda. Pertanto, l’assicurato non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della medesima, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell’indennità di APE sociale. L’IDIS, inoltre, non è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. L’IDIS, è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al FPLS nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. Inoltre, in base alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 a fare data dal 1° gennaio 2025, ai fini della durata dell’IDIS, non devono più essere scomputati periodi contributivi, presenti nell’anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione (ad esempio, NASpI, anche erogata in forma anticipata, ALAS).