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Torna indietro    da "redazione epas" del 14/10/2003

varie
La rendita ai superstiti in caso di morte dell’assicurato.
In caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, ai superstiti spetta una rendita pari al 100% della retribuzione annua. La rendita spetta nella misura del 50% al coniuge e del 20% a ciascun figlio. La rendita per il coniuge cessa in caso di nuovo matrimonio e per i figli al compimento del 18° anno di età (elevato al 21° anno se studenti di scuola superiore e al 26° anno se studenti universitari).
Oltre alla rendita è corrisposto anche una assegno funerario una tantum.

Assegno per assistenza personale e continuativa.
Per le invalidità al 100% l’INAIL corrisponde un ulteriore assegno mensile indispensabile al lavoratore per un’adeguata assistenza personale continuativa. Tale assegno non è cumulabile con altre indennità di accompagnamento.

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