![]() |
Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
|
|
Area Operatori![]() |
Novità in merito ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. È stata pubblicata infatti la Legge 18 luglio 2025 n. 106 sulla conservazione del posto di lavoro e sui permessi retribuiti per esami e cure mediche in loro favore. In particolare, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo, il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi. La certificazione delle malattie di cui sopra è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Decorso il periodo di congedo il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile. Inoltre, la sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono riconosciute 10 ore annue di permesso, coperti da indennità economica e copertura previdenziale figurativa, per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata. Potranno farne richiesta i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche “in fase attiva o in follow-up precoce”, oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Alle stesse condizioni il monte ore di permessi è riconosciuto al dipendente con figli minorenni affetti dalle medesime malattie e condizioni di invalidità.